Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (Art. 30 D.Lgs. n.33/2013)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Sede Ordine Medici Chirughi e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano
agg. 26/06/2023