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PEC – posta elettronica certificata

L'obbligo riguarda tutti i professionisti, intesi come esercenti una professione regolamentata, iscritti in albi o elenchi, indipendentemente dal fatto che esercitino effettivamente la professione e dalle modalità del suo esercizio.

 

La casella postale per la posta elettronica certificata (PEC) é a pagamento e può essere rilasciata solo da aziende e/o gestori autorizzati. 

 

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Come posta elettronica certificata (PEC) si intende un sistema per la trasmissione di documenti elettronici, in cui il mittente riceve un documento elettronico come conferma della spedizione e di consegna di documenti elettronici, in modo che il documento inviato riceve valore giuridico come previsto dalla posta tradizionale alla consegna della posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il sistema di posta elettronica certificata può essere utilizzata solo quando il mittente e il destinatario ha attivato il servizio. L'invio ad un normale indirizzo di posta elettronica funziona, ma non ha alcun valore legale come una raccomandata, ma solo quello di una normale e-mail. Le parti possono essere abilitate presso gestori diversi. Se la trasmissione di un messaggio avviene tra due gestori diversi, questi sono obbligati a cooperare.

 

Quali sono i "soggetti" del servizio di posta elettronica certificata?
• Il mittente, cioè l'utente che si avvale del servizio di Pec per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
• il destinatario, cioè l'utente che si avvale del servizio di Pec per ricevere documenti prodotti mediante strumenti informatici;
• il gestore del servizio, vale a dire il soggetto, di natura pubblica o privata, preposto all'erogazione del servizio di Pec.

Il mittente di posta elettronica certificata, puó usare la casella di sia online, collegandosi al sito Web del proprio provider oppure usare un'applicazione sul proprio computer (programma di posta elettronica come Outlook, Thunderbird, ecc).

 

Ogni proprietario di una casella di posta elettronica certificata deve costantemente monitorare gli ingressi e leggere la posta in arrivo. La data di arrivo dell'e-mail vale come data di ricezione e con tale data ha valenza una scadenze indicata nel contenuto della mail. L'uso della casella di non puó essere negata da parte del destinatario. Non possono essere usati ritardate consulationi della casessa PEC come argomento di difesa.

Si ritiena avvenuto l'invio dopo la ricezione della conferma di spedizione e di deposito della stessa. I messaggi inviati e le conferme corrispondenti devono essere conservate dal mittente. I gestori (fornitori) sono tenuti a tenere per 30 mesi in un registro separato la corrispondenza delle operazioni avenute. Se il mittente non dovesse essere più in possesso dei certificati, ha la possibilità di utilizzare quelli contenuti nel registro del fornitori nei confronti di terzi.

 

Il nuovo requisito è stato introdotto per ridurre i costi amministrativi. Le pubbliche amministrazioni in futuro invieranno messaggi e richieste tramite la posta elettronica certificata.


Molti Provider forniscono un servizio di avviso via SMS.

 

Leggi:


21/06/2019 - nuovi parametri minimi per la gestione delle caselle PEC

Nuovi parametri minimi per la gestione delle caselle di posta elettronica certificata - PEC - (comunicazione da parte di Aruba PEC S.p.A.)

 


 

18/09/2013 - INI_PEC Validità indirizzi con dominio postacertificata gov@it

Dominio postacertificata.gov.it non è valido per i professionisti

Nel ricordare l'obbligatorietà per tutti i professionisti iscritti in albi di dotarsi di casella PEC (posta elettronica certificata), si informa che la PEC gratuita ( postacertificata.gov.it) introdotta con il DPCM del 6 maggio 2009 si configura come uno strumento rilasciato al cittadino esclusivamente ad uso personale e non quale professionista o titolare di impresa.


25/10/2012 - Comunicazione FNOMCeO

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 245 del 19 ottobre 2012, Supplemento Ordinario n. 194/L, é stato pubblicato il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

Il provvedimento contiene tra l'altro disposizioni di particolare interesse per la categoria medica e per gli Ordini provinciali.

 

In particolare:

l'art. 5 recante "Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti";

l'art. 7 concernente "Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico";

l'art. 12 recante "Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario";

l'art. 13 recante "Prescrizione medica e cartella clinica digitale";

 


Comunicazione indirizzo PEC all'Ordine

Gentili Colleghe, egregi Colleghi,

ricordiamo ancora una volta a chi non avesse nel frattempo provveduto a registrare una propria casella di posta elettronica certificata (PEC) a farlo in tempi brevi e a comunicarla alla sede dell'Ordine. Non è, come già più volte ricordato una nostra iniziativa, ma un obbligo di legge in via di scadenza per quanto riguarda i termini e al cui riguardo si allega una comunicazione della Federazione Centrale. Da questa segnalazione emerge che sia ancora un dibattito in corso circa eventuali sanzioni, ma è chiaro e evidente che ognuno dovrà provvedere personalmente a regolarizzare la propria posizione. Abbiamo già fornito in passato informazioni dettagliate al riguardo, che potrete comunque trovare sul nostro sito nell'area riservata.


PEC – posta elettronica certificata per imprese

L'articolo 16 comma 6 del Decreto Legge 185/2008 prevede l'obbligo di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le imprese costituite in forma societaria al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

Entro il 29/11/2011 anche le società già iscritte precedentemente all'entrata in vigore di questa norma devono comunicare la loro PEC al Registro delle imprese.

La PEC ha lo stesso valore legale di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sempre che, sia mittente che destinatario usino un indirizzo PEC.


PEC - soggetti e chiarimenti

Molti iscritti ci contattano chiedendoci ancora cosa sia questa PEC. A loro e a chi ancora non l'ha comunicata al proprio Ordine, ecco alcuni chiarimenti che speriamo possano essere di aiuto.

 

PEC per i professionisti:

La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento con valore legale, basato sulla posta elettronica, per la trasmissione di documenti informatici attraverso la rete internet.

1) Cosa devono fare gli utenti per usare la PEC?
Consultare le caratteristiche dei servizi offerti dai vari gestori pubblicizzati attraverso i rispettivi siti internet e rivolgersi direttamente ad essi.

2) Quali servizi si possono richiedere ai gestori?
Singole caselle (talvolta su nomi di dominio definiti) Domini PEC (anche con nomi a scelta del richiedente) Servizi complementari non regolamentati.

3) Cosa prevede un servizio-tipo?
Servizi di gestione di caselle di posta elettronica nel rispetto dei requisiti normativi del servizio .Emissione di ricevute opponibili Accesso ai log in caso di smarrimento ricevute o contestazioni.

 

Le nuove imprese e tutti i professionisti sono tenuti ad avere una PEC ai sensi della Legge n. 2/2009

- I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

- Le comunicazioni tra PA e professionisti possono avvenire attraverso la posta elettronica certificata senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo;

- Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

 

PEC per i professionisti: ma per quali?

La previsione contenuta nella legge n. 2 del 2009 si applica a tutte le professioni regolamentate per le quali il legislatore abbia prescritto la tenuta di un albo o elenco (quindi anche per Medici Chirurghi e Odontoiatri).

 

Anche per coloro che sono dipendenti delle pubbliche amministrazioni?

I professionisti, dipendenti delle PA, iscritti nei rispettivi albi o in apposite sezioni separate degli stessi, debbono dotarsi di una casella di PEC indipendentemente dal possesso di quella eventualmente fornita dal datore di lavoro.

 

Anche per coloro che non esercitano la professione o che non hanno aperto la partita IVA?

L'obbligo riguarda tutti i professionisti, intesi come esercenti una professione regolamentata, iscritti in albi o elenchi, indipendentemente dal fatto che esercitino effettivamente la professione e dalle modalità del suo esercizio.


 

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