Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (Art. 30 D.Lgs. n.33/2013)
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bolzano non versa nè percepisce canoni di locazione o di affitto.
agg. 26/06/2023