Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013 e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazioni relative agli interventi straordinari e di emergenza.
(Originaltext nur auf ital.)
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente (Art. 42, comma 1, lett. a), b), c), D.Lgs. n. 33/2013)
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a)i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b)i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c)il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
Die Ärzte- und Zahnärztekammer von Bozen führt keine außerordentlichen und notfallmäßigen Eingriffe im Sinne von Artikel 42 des Gesetzesdekrets 33/2013 durch.
Außerdem hat die Kammer keine Spenden zur Unterstützung des Covid-19-Notfalls erhalten und unterliegt daher nicht der Veröffentlichungspflicht gemäß Artikel 99 des Gesetzesdekrets Nr. 18 vom 17. März 2020.
akt. 30.05.2022