Außerordentliche Maßnahmen und Notfälle

NORMATIVA: (Originaltext nur auf ital.)

Art. 42, c. 1, lett. a), b), c), d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

  1. i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
  2. i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
  3. il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Die Ärzte- und Zahnärztekammer von Bozen führt keine außerordentlichen und notfallmäßigen Eingriffe im Sinne von Artikel 42 des Gesetzesdekrets 33/2013 durch.


Außerdem hat die Kammer keine Spenden zur Unterstützung des Covid-19-Notfalls erhalten und unterliegt daher nicht der Veröffentlichungspflicht gemäß Artikel 99 des Gesetzesdekrets Nr. 18 vom 17. März 2020.

 

akt. 30.05.2022

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