Ricetta e certificato Medico

04/08/2017 - Certificato di vaccinazione contro la febbre gialla


Decreto 3 aprile 2017 - Linee guide per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione


04/04/2016 - Certificazione medica per rinnovo della patente guida


16/07/2015 - Cure palliative. In Gazzetta Ufficiale il decreto per la certificazione dei medici

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1-7-2015 il decreto del 4 giugno 2015 del ministero della Salute su "Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425".

Il decreto prevede che possano presentare la domanda per la certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative anche i medici privi di specializzazione o in possesso di una specializzazione diversa da quella prevista dal decreto del Ministero della salute 28 marzo 2013, i quali alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 erano in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate. Ma in fase di prima applicazione del decreto possono chiedere la certificazione anche i medici in servizio presso enti o strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza per l'accreditamento istituzionale, quest'ultima documentata attraverso una attestazione del rappresentante legale della struttura o dell'ente.

Per ottenere il rilascio della certificazione i medici devono quindi provare di aver svolto, alla data di entrata in vigore della L. 147/2013, attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso queste strutture.
L'istanza va presentata alla regione di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata presso la quale presta servizio entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'istanza deve essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dal rappresentante legale delle struttura in cui il medico era in servizio alla data di entrata in vigore della L. 147/2013 o dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'esperienza professionale dovrà poi essere attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto l'attività.

La Regione, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, emana il decreto con il quale certifica l'esperienza professionale, necessario per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.


12/11/2015 - Liberi professionisti, rilascio certificazioni in situazioni di invalidità civile, disabilità e handicap

 


08/04/2015 - Certificati, da maggio chi tiene armi soggetto a iter idoneità

Dal 4 maggio prossimo nello studio del medico di famiglia si presenteranno anche le persone che detengono in casa un'arma da fuoco con regolare licenza. Una direttiva europea (51/2008) fatta propria dal decreto legislativo 29 settembre 2013 impone loro l'iter per il porto d'armi. Obiettivo: verificare le condizioni mentali di tutti coloro che tengono armi in casa. Il decreto recita che entro 18 mesi i detentori di armi - maggiorenni e senza precedenti penali- devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco (RD773/31), salvo non ne abbiano già uno valido (sei anni è la validità del porto d'armi). L'iter diventa in pratica lo stesso sia per chi ha la licenza di detenzione di armi in casa sia per chi ha il vero e proprio porto d'armi a propria difesa.

E riguarda pure le armi bianche "proprie" (pugnali & co). Come per chi ha il porto d'armi, occorrerà il certificato anamnestico del medico di famiglia; il curante potrà richiedere successivi accertamenti effettuabili in strutture pubbliche. Quindi, si passa per il nullaosta rilasciato dal medico dell'Asl o dei corpi militari dello Stato su modello ministeriale: va chiesto entro 3 mesi dalla data del certificato anamnestico del Mmg e per ottenere il documento in Questura deve risultare che il richiedente non è affetto da malattie mentali o vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere.

Chi, scaduta la licenza, non si fa visitare, dopo il 4 maggio riceverà una diffida dal questore ma potrà presentare il certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida. Alessandro Rossi, medico Simg, dal suo "osservatorio" ternano non prevede affollamenti insostenibili negli studi in quei trenta giorni. «In una zona appenninica come la mia dove tanti sono gli appassionati di caccia visito quasi ogni giorno pazienti per il certificato anamnestico pro-porto d'armi (rilasciato in libera professione). Qui non è infrequente che l'assistito erediti un'arma dal coniuge o dal genitore. Ora noi siamo chiamati ad accertare che l'assistito utilizzi o meno determinati farmaci o abbia dipendenze da sostanze. Il medico ha sempre un ruolo chiave nell'indagare se il paziente fa uso costante di sostanze psicotrope, e nel distinguere le situazioni: un conto è un calmante ogni tanto, un conto l'uso abituale di sostanze che portano dipendenza a partire dagli alcolici. L'onere in più costituito dal nuovo iter, a mio parere è bilanciato dal fatto che si tratta di una misura a tutela della collettività, come tale auspicata e auspicabile».

DoctorNews del 04 aprile 2015


31/01/2015 - DIMISSIONI SENZA RICETTA, MEDICO OSPEDALIERO PERSEGUIBILE PER LEGGE E DALL’ORDINE

Decreto-legge 247/2001
Art. 8. - Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di:

  1. disporre che nel proprio territorio le categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente siano erogate agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale direttamente tramite le proprie strutture aziendali. Nell'attuare tale modalità di erogazione deve essere garantita l'economicità e la non difficoltosa reperibilità dei farmaci;
  2. stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali di cui alla lettera a) anche presso le farmacie predette;
  3. assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
  4. disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione del ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.


Un ospedale non può dimettere i pazienti senza ricetta costringendoli a recarsi dal medico di famiglia per la prescrizione. Il medico specialista inadempiente dà luogo ad un comportamento non corretto e per lui pericoloso, come spiega l'avvocato Paola Ferrari, esperto di normativa sanitaria, in risposta a un quesito sul tema. «L'articolo 8 del decreto legge 347/2001 prevede che sia preciso obbligo del medico ospedaliero munire il paziente di ricetta almeno per il primo ciclo completo di cure. Al comma 1c) si dispone che " per garantire la continuità assistenziale, la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale"». Non aderire all'indicazione può rivestire profili di illegalità e deontologici, i primi possono rilevare in capo sia alla struttura sia al medico. «E' compito dell'Amministrazione ospedaliera e del direttore generale fornire indicazioni ai dipendenti in regola con la legge; è però il medico al quale spetta la prescrizione il responsabile della mancanza, anche in termini deontologici. Da una parte può essere denunciato per omissione di atti d'ufficio (ma è raro, spesso il paziente ha interesse a mantenere un rapporto di cura con l'ospedale); dall'altra contravviene al nuovo codice, sia all'articolo 6, che impone di salvaguardare l'umanizzazione dei servizi sanitari e di contrastare ogni discriminazione nell'accesso alle cure, sia all'articolo 23 che chiede di garantire la continuità delle cure, di fatto interrotta quando il paziente, spesso in non buone condizioni, è costretto a fare la fila dal medico di famiglia». Da parte sua, il medico di base «deve senz'altro prescrivere la terapia al paziente, ma può, al di là della denuncia, segnalare il comportamento scorretto sia alla propria Asl che all'Omceo del medico che ha lasciato il paziente senza cura; simili episodi mettono all'angolo il mmg e minano il rapporto di fiducia; si pensi al caso in cui il farmaco è prescrivibile solo dallo specialista perché chi lo indica è tenuto a fornire il piano terapeutico; e si pensi al caso altrettanto frequente in cui l'ospedale indica su foglio bianco un farmaco branded e il medico di famiglia non è titolato che a prescrivere il generico. Che può fare il medico di famiglia per il suo assistito?» «A leggere i documenti di ordini e sindacati - rileva infine Ferrari - i comportamenti in corsia stanno adeguandosi. Ma così lentamente che ancora nel 2009, a otto anni dal decreto, l'Omceo Genova inseriva al 2° e 5° punto del Decalogo per Migliorare il Comportamento tra Colleghi il dovere per lo specialista di prescrivere su ricetta rossa
nuovi esami e farmaci alle dimissioni dei pazienti».

DoctorNews del 31 gennaio 2015

IN BREVE n. 006-2015 a cura di Marco Perelli Ercolini


15/10/2007 - Certificazione INAIL

Accordo tra INAIL e rappresentanze sindacali di categoria: disciplina dei rapporti normativi ed economici con i medici di famiglia che redigono la certificazione a favore degli assicurati INAIL

Si informa che è entrato in vigore il nuovo accordo che regola i rapporti tra INAIL ed i medici di famiglia che redigono la certificazione a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici.

La disciplina è applicata anche nei confronti dei medici generici e specialisti che in regime libero-professionale redigono la certificazione per gli assicurati INAIL.


IL CERTIFICATO MEDICO - LA RICETTA MEDICA

Lettera della Dr.ssa Giovanna Zanirato, Primario del Servizio di Medicina Legale del Comprensorio Sanitario di Bolzano

IL CERTIFICATO MEDICO - LA RICETTA MEDICA

Il "certificato medico" è la riproduzione integrale, fedele, obiettiva, di fatti biologici direttamente constatati dal certificante nell'esercizio della sua attività ("certum facere").

E' un atto pubblico, se redatto da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (medici dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale).
Tecnicamente, il documento consta di requisiti formali (grafia leggibile e ordinata, data dell'accertamento, complete generalità del paziente, esatta formulazione degli elementi tecnici, eventuale diagnosi, previsioni prognostiche, data e luogo della redazione, firma leggibile del medico certificatore) e sostanziali, i quali ultimi variano a seconda del tipo di certificato ma devono in ogni caso contenere l'indicazione della sintomatologia soggettiva, la specificazione della fenomenologia oggettiva, il giudizio diagnostico e quello prognostico.
Il certificato va rilasciato, a richiesta del malato, personalmente al medesimo o a chi ne abbia la legale rappresentanza, nonchè alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti che ne hanno diritto.
Sotto il profilo penalistico, la dichiarazione di fatti non rispondenti al vero può realizzare il delitto di "falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative", ai sensi dell'art. 480 Codice Penale.
In definitiva, il rilascio del certificato deve essere inteso dal medico come un atto particolarmente impegnativo e responsabilizzante che, proprio la natura giuridica documentaria e pubblicistica, rende passibile di eventuale controllo da parte di terzi. Motivo per cui è certamente una delle prestazioni mediche che più frequentemente danno luogo ad azioni di responsabilità civile o penale nei confronti di chi lo ha rilasciato, considerato che esso assolve una funzione probatoria di situazioni dalle quali comunque possono derivare effetti giuridicamente rilevanti.
Anche la prescrizione di farmaci o prestazioni, cioè la ricetta, deve essere correttamente compilata, secondo requisiti formali (grafia leggibile e ordinata, complete generalità del paziente, esatta formulazione degli elementi tecnici, eventuale diagnosi, prescrizione del farmaco o della prestazione, data della prescrizione, firma leggibile del medico prescrittore).
La ricetta medica, esprimendo sostanzialmente la sintesi d'una valutazione clinica, diagnostica e terapeutica, costituisce un documento giuridicamente rilevante che riguarda ad un tempo la salute del paziente, l'obbligo del farmacista a consegnare i farmaci prescritti o l'obbligo di chi effettua la prestazione ad eseguirla nei termini prescritti, la piena responsabilità penale e civile del medico che l'ha redatta.

 

REQUISITI FORMALI DI UNA CORRETTA CERTIFICAZIONE/RICETTA MEDICA

* Da valutare in base alle finalità del certificato


28/02/2007- La ricetta medica

La ricetta medica è un documento, sottoscritto e datato da un Medico Chirurgo, da un Odontoiatra o da un Veterinario, la cui presentazione è necessaria, nei casi previsti dalla legge, per acquistare medicinali.

In regime di Servizio Sanitario Nazionale la ricetta è sempre obbligatoria ed assume rilevanza di atto pubblico quale certificazione del diritto dell’Assistito ad usufruire della prestazione farmaceutica e documento contabile fini del rimborso alla Farmacia.

I tipi di ricette:

Ricettario personale (DL 532/92): nota anche come ricetta bianca, è costituita da un foglio di carta intestata del medico. Può essere suddivisa in:

Ricetta non ripetibile per veleni: la prescrizioni di veleni a fini terapeutici deve essere effettuata dal medico chirurgo o veterinario riportando la dose del medicamento (cioè il quantitativo) in tutte lettere. Il farmacista deve trattenere la ricetta e trascrivere su di essa nome e cognome dell'acquirente che deve aver compiuto i 16 anni di età. La ricetta deve essere conservata per 6 mesi.

Ricetta con prescrizione di sostanze dopanti: le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologicamente vietate in quanto considerate doping sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile.

Ricetta con prescrizione di specialità anoressizzanti ad azione centrale: le ricette contenenti la prescrizione di specialità medicinali ad azione anoressizzante centrale sono ricette non ripetibili. Al momento della loro presentazione in farmacia devono essere accompagnate da un piano di trattamento generale del paziente redatto da uno specialista in scienza dell'alimentazione o endocrinologia e malattie del ricambio o diabetologia o medicina interna.

Ricetta ministeriale speciale (D.P.R. 309/90): è riservata alla prescrizione di farmaci ad attività stupefacente riportati nelle tabelle I, II, III della F.U. Ha 30 giorni di validità oltre a quello di emissione. Per essere valida la ricetta deve essere redatta su un ricettario speciale distribuito dall'Ordine professionale ai medici.

Ricettario a ricalco rilasciato ai medici dall’Azienda Sanitaria Locale: la Legge n 12 del 8 febbraio 2001 recante "Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore", prevedendo specifiche modificazioni al testo unico approvato con DPR 309/1990, mira a rendere più semplice la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di medicinali contenenti determinati farmaci stupefacenti nella terapia del dolore per patologie neoplastiche e degenerative.

Ricetta limitativa: necessaria per la prescrizione di medicinali limitata a taluni ambienti o a taluni medici.

Comprendono 3 categorie:

Ricetta del Servizio Sanitario Nazionale - Legge 326/03: l'articolo 50 del decreto Legge 269/03, convertito nella Legge 326/03 ha modificato (dal 1-01-2005) la precedente ricetta (Modulo a lettura ottica previsto dal D.M.350\88) - in modo da unificarla sul territorio nazionale - con cui vengono prescritti i farmaci detti "mutuabili", cioè che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Ha una validità di trenta giorni; una volta consegnata in farmacia la ricetta viene ritirata poiché deve essere poi consegnata alla A.S.L. di competenza per il rimborso e quindi questo tipo di ricetta non può in alcun caso essere utilizzata più di una volta.

La codifica nazionale della nuova ricetta è finalizzata a rendere omogenei e facilmente studiabili i dati delle esenzioni, contribuendo a mappare su tutto il territorio nazionale lo stato dei cittadini esenti e la stratificazione della popolazione generale per tipologia di esenzione.

Per essere valida, la ricetta del S.S.N. deve riportare: numero di codice fiscale, cognome e nome dell' assistito (o sue iniziali ove previsto dalla legge), data di prescrizione, firma e timbro del medico. I campi previsti per l’indicazione della nota Aifa (ex CUF) vanno compilati apponendo il numero della nota con allineamento a sinistra e barrando le caselle non utilizzate; il medico è tenuto comunque a barrare le caselle quando non le utilizza. 
Con la compilazione della nuova ricetta decade l'obbligo di controfirmare la nota AIFA.

 

Caratteristiche della nuova ricetta

Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata e riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnranno i ricettari ai medici del SSN in numero definito, secondo le loro necessita', e comunicheranno immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e' effettuata la consegna.

All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, verranno rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, i dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati; verranno anche rilevati i dati relativi alla esenzione. In caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero.

Altra novità interessante per il cittadino, prevista dal Decreto che introduce la nuova ricetta, è rappresentata dal fatto che il medico prescrittore, insieme ai nuovi ricettari, sarà dotato anche di apposite etichette con le quali, nelle sole prescrizioni farmaceutiche, si potrà “oscurare” le generalità del paziente, se questi lo desidera, in nome della sua riservatezza e a tutela della privacy.
Per ulteriori informazioni si può consultare il portale https://sistemats.sanita.finanze.it

 

Linee Guida alla compilazione della nuova ricetta SSN

STRUTTURA DEL RICETTARIO
I moduli sono raccolti in blocchi di 100 esemplari cuciti con due punti metallici sul lato sinistro. Sia le ricette che le matrici sono staccabili mediante due perforazioni lineari.
Ciascun blocco è dotato di una copertina ed una sottocopertina in cartoncino.

COPERTINA DEL RICETTARIO
La copertina del ricettario contiene una parte fissa e una rimovibile (cedola) attestante la consegna del ricettario al medico prescrittore.
Nella parte fissa sarà riportata la denominazione dell’ente di competenza.

Nella cedola sarà riportato:

  1. Denominazione dell’ente di competenza;
  2. Codice identificativo del ricettario (codice della prima ricetta del ricettario, sia in formato numerico che a barre)
  3. Cognome e nome del medico prescrittore (a riempimento obbligatorio)
  4. Codice fiscale del medico prescrittore (a riempimento obbligatorio)
  5. Data di assegnazione del ricettario al medico prescrittore
  6. Spazio di firma per ricevuta del medico prescrittore


AREA DELLA RICETTA

AREA INTESTAZIONE
In tale area sono riportati:

AREA GENERALITÀ ED INDIRIZZO DELL’ASSISTITO
In quest’area vanno riportati il cognome e nome dell’assistito ed il domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge.

NORMA SULLA PRIVACY PER LE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE (TAGLIANDO ADESIVO)
Il Disciplinare approvato dai Ministeri Economia e Salute riporta: “esclusivamente nel caso di prescrizioni farmaceutiche, la ricetta è comprensiva del tagliando adesivo”.

E’ consentito risalire all’identità dell’interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

AREA CODICE DELL’ASSISTITO
Tale area (a riempimento obbligatorio) è costituita da 16 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinata all’inserimento del Codice Fiscale alfanumerico ma anche di quello a barre dell’assistito.

AREA PER LA SIGLA PROVINCIA E ASL 
Tale area, a riempimento obbligatorio, è costituita da 5 caselle contigue che servono ad indicare la sigla della provincia e il codice ASL di appartenenza dell’assisito.

Le prime due caselle bianche sono destinate all’indicazione della sigla della provincia di appartenenza dell’assistito.
Le successive tre caselle ombreggiate sono destinate all’indicazione del codice ASL di appartenenza dell’assistito.
Come detto sopra, ai fini della compensazione interregionale ed interprovinciale, è obbligatorio riempire sempre tale area anche nel caso in cui la ASL di competenza dell’assistito coincida con quella del medico prescrittore.

Non deve essere compilato nel caso di assistiti STP, personale navigante iscritto al SASN o assicurati da istituzioni estere). La sigla provincia e il codice Azienda sono riportati nell’Allegato 7 del disciplinare tecnico della ricetta allegato al decreto attuativo del comma 2 dell’art.50 della Legge n. 326/2003.

AREA TIPOLOGIA E PRIORITÀ DELLA PRESTAZIONE (SUGG, RICOV, U (URGENTE), B (BREVE), D (DIFFERITA),P (PROGRAMMATA)
La nuova ricetta è predisposta per l’indicazione delle priorità delle prestazioni da parte del Medico. Tale area NON deve attualmente essere contrassegnata. L’avvio della compilazione di quest’area è subordinata alla definizione di modalità stabilite attraverso accordi locali tra le regioni e le associazioni rappresentative dei medici di famiglia. Le modalità di applicazione verranno successivamente diffuse e rese note a tutti gli attori coinvolti nel sistema.

AREA PRESCRIZIONE
Tale area è costituita da 8 righe tratteggiate da utilizzarsi per la descrizione della prescrizione e da 1 riga, posta al di sotto delle precedenti, da utilizzare per la descrizione della diagnosi o quesito diagnostico, laddove previsto.
E’ consentito l’utilizzo di quest’ultimo rigo anche per eventuali annotazioni particolari nel caso di prescrizioni farmaceutiche.

AREA NOTE CUF (OGGI NOTE AIFA)
Tale area contiene due gruppi di tre caselle destinate alla eventuale indicazione delle note CUF (oggi note AIFA). La nota va scritta inserendo il numero della nota con allineamento a sinistra, Il medico deve comunque barrare le caselle non utilizzate.
Il medico NON dovrà più controfirmare la nota AIFA.

AREA ESENZIONE
Tale area serve ad identificare il diritto di esenzione da parte dell’assistito alla compartecipazione alla spesa sanitaria. Il medico è tenuto a biffare la casella contrassegnata dalla lettera N in mancanza di qualsiasi tipo di esenzione (sia essa per patologia, invalidità, malattia rara, ecc… o per situazione reddituale – ISEE).

Nel caso in cui l’assistito abbia diritto all’esenzione il medico dovrà utilizzare il campo di 6 caselle contigue (3 di colore bianche per i codici di esenzione nazionale e 3 di colore ombreggiate per i codici di esenzione regionale).

Per attestare il diritto all’esenzione per invalidità, patologia cronica, malattia rara o per altra causa (gravidanza, screening tumori, infortunio sul lavoro, ecc…) il medico prescrittore dovrà riportare nelle prime tre caselle di colore bianco previste il codice e il sub-codice di esenzione che identificano la tipologia di esenzione secondo quanto riportato nella tabella di codifica adottata dalla Regione.

Per attestare il diritto all’esenzione per situazione reddituale (ISEE) il medico prescrittore dovrà riportare nelle tre caselle ombreggiate i codici di esenzione (E01 o E02 in base alla situazione reddituale documentata dall’assistito esibendo il certificato ISEE).

Il medico può, in caso di esenzione per situazione reddituale, far apporre la firma all’assistito utilizzando il campo della ricetta previsto. La firma dell’assistito non è obbligatoria ai fini della spedibilità della ricetta.

AREA TIPO RICETTA
L’inserimento del tipo ricetta servirà ad evidenziare la tipologia del soggetto assistito, in particolare: 
UE ed EE (Turisti Europei o con accordi bilaterali)

AREA NUMERO PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE/PRESTAZIONI
Per le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche il medico deve indicare nell’apposita area e con allineamento a sinistra il numero complessivo dei pezzi o delle prestazioni prescritte.

AREA DATA DELLA RICETTA 
La data dovrà essere indicata trascrivendo nell’apposita area i caratteri numerici identificanti il giorno (due caselle), il mese (due caselle) e l’anno (due caselle). 
Per la indicazione dei giorni da 1 a 9 si dovrà premettere il valore “0”. 
Anche per la indicazione dei mesi da gennaio a settembre si dovrà premettere il valore “0” nell’apposito campo. 
Per l’indicazione dell’anno devono essere riportati solo gli ultimi due caratteri.

IL RETRO DELLA RICETTA
Il retro della ricetta è da utilizzare solo per i Turisti.
È opportuno ricordare che è bene far inserire i dati al Turista, anche perché si può essere in presenza di alfabeti e/o di descrizioni molto particolari.

Tale area è così composta:

IL MODULO AGGIUNTIVO
Nel caso in cui il numero di prestazioni erogate ecceda nella ricetta originaria il numero massimo di posizioni per l’applicazione dei fustelli autoadesivi sarà possibile utilizzare un modulo aggiuntivo.

Tale modulo può essere fotocopiato dalla struttura erogante ed allegato alla ricetta originale firmata dal medico e sarà cura della farmacia o della struttura specialistica riportare alcuni elementi della ricetta base quali:

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE ZONE DESTINATE ALLA LETTURA OTTICA
Il disciplinare tecnico prevede una serie di avvertenze per il rilascio, la conservazione e l’uso del ricettario al fine di evitare lacerazioni, abrasioni o macchie che possano risultare di pregiudizio alle operazioni di lettura ottica.

Riportiamo qui di seguito le avvertenze previste nel suddetto disciplinare tecnico.

A cura del Dott. Renato De Tullio
Dirigente Medico I° Livello
Unità Operativa di Pneumologia
Policlinico - Bari

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