News ECM

24/02/2023 - ACQUISIZIONE CREDITI PROLUNGATA DI UN ANNO

Ci sarà tempo sino al 31 dicembre 2023 per acquisire i crediti relativi al triennio 2020/2022. Lo prevede un emendamento al Decreto Legge Milleproroghe.
Ci sono ancora molti dettagli che devono essere chiariti, per questo aspettiamo ulteriori delucidazioni dalla FNOMCeO.
Appena possibile, sarà nostra cura informarvi

Drecreto Milleproroghe

19/01/2022 - Obbligo aggiornamento in materia di radioprotezione - come si calcola la percentuale

il comma 2 dell' art. 162 del decreto legislativo 3 1 luglio 2020, n. 101 che dispone: "i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui a ll'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche" .

I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare".

La percentuale va calcolata sull'obbligo formativo del triennio 2020-2022 al netto di esoneri ed esenzioni.
Ad es., se un medico di medicina generale ha l'obbligo formativo del triennio attuale (150) ridotto di 30 crediti perché nel triennio precedente ha conseguito un numero di crediti ricompreso tra 120 e 150, la percentuale obbligatoria del 10% per crediti da acquisire in materia di radioprotezione del paziente si applica a 120, cioè 12 crediti.

Per il triennio 2020-2022 i professionisti sanitari dovranno indicare, all'interno del portale COGEAPS o della relativa APP per dispositivi mobili, quali crediti siano riconducibili alla materia della radioprotezione.

Comunicazione FNOMCeO 

Delibera CNFC in materia di radioprotezione del paziente

Chiarimenti crediti in materia di radioprotezione

05/08/2022 - BONUS CREDITI ECM - Emergenza Covid-19 Triennio 2020-2022

BONUS ECM - Riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2020-2022 ai professionisti sanitari che hanno prestato la propria attività durante il periodo emergenziale.

Tale bonus, per il cui ottenimento i sanitari non dovranno effettuare alcuna procedura per proprio conto, sarà visualizzabile all'interno dell'area riservata di ciascun professionista nel portale CoGeAPS dopo il 31 luglio 2022.

07/07/2022 - NOVITA' in merito alla formazione individuale per acquisire crediti ECM

13/05/2022 - Bonus triennio 2023-2025 in materia di vaccini e novità in merito alle sperimentazioni cliniche

In materia di vaccini è stato riconosciuto di attribuire ai professionisti sanitari, che nel triennio in corso acquisiscano crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali, un bonus per il prossimo triennio formativo 2023-2025, pari al numero dei crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2020-2022 nelle predette tematiche, fino a un massimo di 10 crediti.

Relativamente alle sperimentazioni scientifiche la CNFC ha stabilito "la modifica della rubrica del paragrafo 3.3.2 del Manuale sulla formazione del professionista sanitario in "Studi e ricerche" ed il contenuto dello stesso è stato così riformulato:
"I professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull'attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche, maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell'impegno previsto.

Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca la presenza del nominativo del professionista sanitario tra coloro che hanno partecipato allo studio o ricerca ovvero alla elaborazione di linee guida:

5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;
10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore fino a sei mesi e fino a dodici mesi;
20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.

Per il riconoscimento di tali crediti vedasi comunicazioni in allegato.

Comunicazione FNOMCeO

Delibera CNFC Bonus vaccini

Delibera CFNC Sperimentazioni cliniche

14/12/2021 - Novità per il recupero dei crediti ECM e professionisti over 70

La novità più rilevante è la proroga dei termini per il recupero e lo spostamento dei crediti conseguiti da eventi con data di conclusione al 31 dicembre 2021, utili a sanare il debito formativo dei trienni 2014-2016 e 2017-2019. Va precisato che la data di termine validità degli eventi FAD (di norma un anno) non è riferita alla data in cui il professionista conclude il corso.
I nuovi termini sono ora fissati al 31 dicembre 2021 per il recupero dei crediti e al 30 giugno 2022 per lo spostamento degli stessi.
È parso infatti opportuno concedere ai professionisti un termine congruo per procedere allo spostamento dei crediti acquisiti con eventi terminanti il 31 dicembre 2021 perché a questa data non sarebbero stati effettivamente presenti nella banca dati del CoGeAPS in quanto i provider, ai sensi dell'art. 73 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, hanno 90 giorni dalla conclusione dell'evento per la trasmissione del rapporto delle partecipazioni del medesimo all'AgeNaS e al CoGeAPS.

Altra novità riguarda l'assolvimento dell'obbligo formativo per i professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età.
Il CoGeAPS riconosce in modo automatico l'esenzione ai professionisti over 70 di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario qualora svolgano l'attività in modo saltuario (reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro) mentre, in caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, devono comunicare la loro condizione tramite il portale CoGeAPS essendo in tal caso soggetti all'obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell'esenzione.

È stata inoltre riconosciuta al CoGeAPS la possibilità di procedere d'ufficio, per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all'assolvimento dell'obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.

Delibera CNFC del 14/12/2021


10/06/2020 - ULTERIORE PROROGA SCADENZA CREDITI FORMATIVI

La Commissione Nazionale ECM ha deliberato di prorogare al 31.12.2021 il termine per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonchè per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016.

Delibera Emergenza epidemiologica da Covid-19 del 10/06/2020


10/06/2020 – Riduzione crediti ECM Triennio 2020-2022 - Emergenza Covid-19

Legge 41 del 06/06/2020 - Conversione del Decreto Legge 22 del 08/04/20 riconoscimento riduzione di un terzo dei Crediti ECM relativi al triennio 2020-2022 per i professionisti sanitari, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

Non appena sarà nota la platea dei beneificiari provvederemo ad integrare il presente comunicato.

Delibera Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 10/06/2020

 


 

Corsi FAD per recupero crediti ...

Corsi FAD della FNOMCeO: FadInMed

Eventi formativi: Agenas

Gimbe: eventi formativi

Fad ECM: eventi FAD

Ideas Group: http://fadideasgroup.it/

Med3: https://www.med3.it/public/

Cub Medici: https://www.clubmedici.it/comunicazioni/fad/landing.php?hh=FAD


28/02/2020 - Esonero ed esenzione

- Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario 

- Sito Co.Ge.A.P.S.

- Registrazione Co.Ge.A.P.S.

(Bolzano, 28/02/2020)


23/12/2019 - ECM - PROROGA SCADENZA CREDITI FORMATIVI

La Commissione Nazionale ECM ha deliberato di:

Comunicazione n. 145 FNOMCeO del 20/12/2019

IN BREVE n. 052-2019 a cura di Marco Perelli Ercolini continua a leggere ...  


17/12/2019 - ECM - FINE DEL TRIENNIO FORMATIVO

da Newsletter OMCeOMI n.53/2019

Il 31.12.2019 termina il triennio formativo 2017/2019. Si invitano pertanto gli iscritti a monitorare la propria posizione ECM attraverso il portale del Co.Ge.a.p.s. e si ricorda che è necessario concludere entro la fine dell'anno eventuali corsi FAD iniziati.

Cogliamo l'occasione per fare il punto su alcune variazioni della normativa intercorse tra il triennio 2014/2016 e il triennio 2017/2019.

IN BREVE n. 051-2019 a cura di Marco Perelli Ercolini


11/12/2019 - Crediti ECM: chi non è in regola rischia denunce, carriera e credibilità

Manca un mese alla scadenza del triennio ECM e il tema dell'aggiornamento è di stretta attualità in queste ultime ore, alimentato non solo dalle dichiarazioni dei vertici della sanità italiana ma anche dal mondo dei cittadini e dei pazienti che chiedono riscontro della formazione dei professionisti a cui dovranno affidare la loro salute.


09/12/2019 - ECM DEL MEDICO e DEL DENTISTA IN PENSIONE - LIMITI DI REDDITO

Sta per scadere il termine per mettersi in regola coi crediti ECM e i pensionati chiedono se anche loro sono tenuti. I medici e i dentisti in pensione che non svolgono «attività professionale abituale» NON sono vincolati dalla norma, in altre parole se un medico o un dentista in pensione sporadicamente fa una visita ad un amico o da una sua prestazione urgente non è tenuto a tale osservanza (crediti ECM). A proposito non centra il fatto che sia o non sia remunerata, il riferimento preso in considerazione è l'atto professionale nella fattispecie medico o odontoiatrico. Non c'è, pertanto, dispensa nell'attività svolta in volontariato. Da tenere presente che molte assicurazioni di RC professionale non coprono l'eventuale richiesta risarcitoria se l'assicurato non è in regola coll'aggiornamento professionale (crediti ECM). Inoltre il mancato aggiornamento documentato coi crediti ECM potrebbe essere tenuto presente dal giudice nel contenzioso per condotte imperite.

La delibera del CNFC del 04.02.2021 ha chiarito che per ''professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l 'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.

Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria inserendo la domanda di ESONERO/ESENZIONE per motivi di pensionamento nella piattaforma nazionale CoGeAPS.

a cura di M.E. Perelli - In Breve 42

leggi l'articolo dell'edizione nr. 50 del 09/12/2019

 


29/11/2019 - Ecm, nel 2020 partono le sanzioni. Ecco le risposte per chi non è ancora in regola con i crediti

Ecm, nel 2020 partono le sanzioni. Ecco le risposte per chi non è ancora in regola con i crediti

DoctorNews33 29/11/2019


Attivazione Dossier formativo di gruppo della FNOMCeO per il triennio 2017-2019


Triennio 2017-19: Volontariato - Missioni umanitarie

I professionisti che hanno svolto dei periodi di volontariato/cooperazione con paesi in via di sviluppo nell'attuale triennio 2017 - 2018 e 2019 possono inserire la richiesta di "ESONERO" per il periodo svolto per missioni umanitarie. La richiesta dev'essere inserita nella piattaforma nazionale CoGeAPS alla voce "Partecipazioni ECM" -> "Esoneri e Esenzioni" -> "Aggiungi Esenzione". Inserire il periodo e il motivo dell'esenzione nella maschera che appare. Allegare alla domanda di autocertificazione compilata e firmata e la copia del documento di riconoscimento.


Inserimento crediti mancanti triennio 2014-16

I professionisti che sono in possesso di attestati ECM del triennio 2014-16 che riportano dei crediti ECM relativi ad eventi formativi frequentati in Italia i quali non risultano ancora inseriti nella piattaforma nazionale CoGeAPS hanno la possibilità di inserire tali crediti alla voce "Partecipazioni ECM" -> "Crediti mancanti". Allegare alla domanda di inserimento dei crediti mancanti sempre la domanda di autocertificazione compilata e firmata, la copia del documento di riconoscimento e l'attestato con indicato i crediti ECM.


19/09/2019 - Ecm, molti medici sotto soglia

Ecm, molti medici sotto soglia: la Commissione apre a più flessibilità. Ecco come ...


03/08/2019 - Responsabilità medici

Responsabilità medici, decreti attuativi in arrivo. Rischio rivalsa verso chi non è in regola con fabbisogno Ecm

Sono in arrivo i decreti attuativi della legge sulla sicurezza delle cure che rivede la responsabilità del medico e del sanitario dipendente e convenzionato - da contrattuale ad extracontrattuale - nonché l'onere della prova ponendolo a carico dell'accusa, e il periodo di prescrizione, da 10 a 5 anni. Sembra in particolare in dirittura il primo e più corposo dei quattro, che individua sia i requisiti minimi delle polizze, sia le regole per le strutture che si auto-assicurano, per le compagnie che subentrano nell'assicurare strutture o sanitari, e per la messa a bilancio dei fondi di rischio e di riserva per i risarcimenti. Altri tre decreti si attendono rispettivamente su ...

DoctroNews 33


02/08/2019 - Novità ECM

Novità in tema di normativa ECM, proposte dalla FNOMCeO e approvate dalla Commissione nazionale per la formazione continua:

La prima riguarda l'implernentazione del Dossier Formativo valido per il triennio 2017-2019, per cui la Commissione nazionale, nel corso della riunione del 25 luglio 2019, ha approvato una delibera integrativa della precedente regolamentazione del 14 dicembre 2017. L'attuale delibera consente di usufruire di un bonus di 30 crediti per la costruzione del dossier formativo fino al 31/12/2019 per il triennio 2017-2019. La FNOMCeO si è attivata in tal senso predisponendo un dossier formativo di gruppo, nel quale saranno inseriti tutti gli iscritti, medici e odontoiatri, con l'acquisizione automatica dei 30 crediti previsti.

Comunicazione nr. 110 Fnomceo del 02/08/2019


01/08/2019 - ECM: ESONERI, ESENZIONI E RIDUZIONI

Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

L'esonero e l'esenzione sono diritti che costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale, esercitabili esclusivamente su istanza del professionista sanitario.

Ricordiamo che è possibile conoscere la propria situazione formativa consultando il sito della Co.Ge.A.P.S. previa registrazione on line al seguente link e che fino al 31 dicembre 2019 chi non avesse soddisfatto nel triennio 2014-2016 l'obbligo formativo (al netto di esenzioni, esoneri e riduzioni) può recuperare i crediti mancanti trasferendoli da quelli acquisiti nel triennio in corso.

da OmceoMi - NewsLetter n.31-2019


 

15/07/2019 - Ultime novità

ECM - ULTIME NOVITA' (da Omceo Alessandria - 5 luglio 2019): Allarme sanzioni ECM Obbligo formativo ECM - verificare i crediti mancanti - entro il 31/12/2019 completare il fabbisogno formativo ... da Omceo Alessandria tutta l'ECM minuto per minuto !!!

IN BREVE n. 028-2019 a cura di Marco Perelli Ercolini


 

05/07/2019 - Formazione Ecm diventa obbligo con sanzioni

Formazione Ecm diventa obbligo con sanzioni. Fnomceo a fine anno avrà i nomi dei medici indietro con i crediti

La Formazione continua diventa un obbligo con sanzioni per chi non lo rispetta. Sta finendo il tempo in cui si potevano totalizzare meno crediti di quanti ne chiedesse lo specifico fabbisogno di medico, odontoiatra, farmacista. Dal 2020 il nuovo triennio formativo richiederà 150 crediti da modificare con eventuali abbuoni dovuti alla partecipazione a programmi come il Dossier sanitario o a situazioni particolari concomitanti (gravidanza, specializzazione, master). Tutto questo è contenuto in una dettagliata comunicazione del presidente Fnomceo Filippo Anelli in cui si invitano gli Ordini a verificare che gli iscritti si aggiornino con i crediti ECM e risultino in regola con i fabbisogni tassativamente entro il 31 dicembre prossimo.

DoctorNews33 05/07/2019


03/07/2019 - Ecm, sei in regola?

Il programma di formazione continua è attivo in Italia dal 2002, ma sono ancora molti i dubbi e le perplessità. Una recente indagine ha evidenziato il rischio che un'alta percentuale di professionisti sanitari non sia in regola al termine del triennio 2017-2019, mentre il 30 aprile scorso è scattata la prima sospensione verso un odontoiatra di Aosta.

Benché le occasioni di formazione siano diverse e si siano diversificate ulteriormente negli ultimi anni, restano molte anche le difficoltà per la componente medica e quella odontoiatrica.

a cura di Eva Antoniotti - ENPAM


21/06/2019 - DISPOSIZIONI ECM PER IL TRIENNIO 2017-19

LE NUOVE REGOLE

Numero massimo crediti: Tutti gli iscritti agli Albi (DIPENDENTI O LIBERI PROFESSIONISTI) hanno l'obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio 2017-2018-2019 diminuiti di eventuali riduzioni, esoneri ed esenzioni personali, ma hanno la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile, in quanto sono stati ABOLITI I LIMITI MINIMI E MASSIMI ANNUALI PER L'ACQUISIZIONE DEI CREDITI (Determina 07.07.2016 C.N.F.C. ) Pertanto, nel rispetto dell'obbligo formativo individuale triennale (diminuito di riduzioni derivanti da esoneri ed esenzioni), è possibile acquisire i crediti senza l'obbligo di rispettare i limiti minimi e massimi annuali. (Determina CNFC 23.07.2014 - 10.10.2014 e Determina 07.07.2016).

IN BREVE n. 024-2019 a cura di Marco Perelli Ercolini


21/06/2019 - ECM - TUTTI I CREDITI ENTRO L’ANNO

Corsa ai crediti, entro l'anno vanno sanati i ritardi... (possibilità per tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017-2019. I crediti acquisiti entro il 31 dicembre 2019, quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014/16, non saranno chiaramente considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo per il triennio 2017/2019).

IN BREVE n. 024-2019 a cura di Marco Perelli Ercolini


21/06/2019 - ECM e MEDICI IN PENSIONE

La FEDER.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) aveva chiesto alla Federazione Naz.le degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri se il medico pensionato iscritto all'Ordine è tenuto obbligatoriamente a partecipare a corsi ECM.

La FNOMCeO aveva risposto che i pensionati, che non svolgono la professione, seppur iscritti all'Albo professionale, non sono tenuti ai corsi ECM. Infatti la semplice condizione di iscrizione all'Albo professionale non implica l'obbligo di partecipare ai corsi ECM: al contrario è l'esercizio della professione che obbliga all'aggiornamento, considerato che per l'esercizio professionale è per legge obbligatorio essere iscritto all'Ordine, per non incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione sanitaria.

IN BREVE n. 024-2019 a cura di Marco Perelli Ercolini


21/06/2019 - Crediti Ecm, ecco come comunicare l'autoformazione

Leggere libri oggi può portare fino a 30 crediti ECM a tutto il 2019. Il Manuale sulla Formazione continua del Professionista Sanitariodal 1° gennaio di quest'anno porta dal 10% al 20% il fabbisogno di crediti acquisibili con tale modalità nei tre anni del triennio formativo 2017-19. Lo ha deciso una delibera della Commissione Nazionale Formazione continua-CNFC uscente a fine 2018. La stessa delibera, del 27 settembre 2018, ha sancito che per questo triennio il sanitario (medico, infermiere, appartenente alle 22 professioni sanitarie di cui alla legge Lorenzin 3/18) deve assolvere da discente di eventi ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo di crediti nel triennio, al netto di possibili riduzioni da esoneri (gravidanze, master etc) mentre il residuo 60% può essere maturato anche con docenze in eventi ECM o "formazione individuale". Quest'ultima può consistere in: attività di ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche, sperimentazioni cliniche); tutoraggio individuale; formazione individuale all'estero; autoformazione vera e propria. A sua volta, l'autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi ECM. Federazioni ed Ordini possono prevedere ulteriori tipologie in base alle esigenze di specifiche professioni. Il professionista può ottenere il riconoscimento di queste attività facendo domanda al proprio Ordine o collegandosi al sito Cogeaps. Qui presenterà un'autocertificazione firmata per ottenere crediti che vengono attribuiti su un criterio temporale, 1 ora di impegno corrisponde a 1 credito ECM. Di conseguenza saranno valorizzabili al massimo 30 ore per un obbligo formativo individuale di 150 crediti.

DoctorNews33 21/06/2019


AVVISO - ECM Triennio 2014-16

Si rammenta a tutti gli iscritti – medici e odontoiatri - l’obbligo di ottemperare alle attività di formazione continua mediante l’acquisizione di crediti ECM, come anche previsto dal nostro Codice Deontologico art. 19 “Aggiornamento e formazione professionale permanente”.

A partire dal 2020 verranno effettuate le verifiche relative al triennio formativo 2014-2016 da parte dello scrivente Ordine, pertanto sollecito gli iscritti ad assolvere all’obbligo formativo aggiornando i crediti del triennio 2014-2016 in

- Co.Ge.APS (Piattaforma nazionale ECM http://www.cogeaps.it/) per i Liberi Professionisti

- sulla Piattaforma Provinciale ECM https://www.ecmbz.it/SpTheme_2/index2.htm?m_cAction=query per tutti i Dipendenti dell’Azienda Sanitaria e Medici e Odontoiatri convenzionati con l’Azienda Sanitaria che hanno frequentato eventi con l’autorizzazione dell’Azienda Sanitaria

Per tutti i professionisti è data la possibilità di recuperare i crediti mancanti per il completamento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2014-16, spostando i crediti svolti nel triennio 2017-19 entro il 31/12/2019, che a loro volta non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo per il  triennio 2017-19.

Con l’ultimo accordo Stato-Regioni del 02/02/2017 è data la possibilità  di assolvere al proprio obbligo formativo secondo le seguenti attività formative:

Qualora non si siano raggiunti i crediti nel triennio 2014-2016 si va incontro a procedimenti disciplinari. L’Ordine deve assolvere l’obbligo di verifica del raggiungimento dei crediti formativi dei propri iscritti.


13/05/2019 - ECM - ANELLI AI PRESIDENTI D'ORDINE

Il Presidente Fnomceo Filippo Anelli ai Presidenti di Ordine e Commissione albo odontoiatri ribadisce che "l'aggiornamento è requisito indispensabile per svolgere attività professionale da dipendente o libero professionista e il medico, per tutta la sua vita professionale, deve perseguire aggiornamento costante e formazione continua assolvendo agli obblighi formativi".

Per Roberto Stella, Presidente dell'Ordine di Varese e Coordinatore Nazionale Area Strategica Formazione della Fnomceo, "l'ECM è un obbligo individuale, del medico e non dell'Ordine. La responsabilità in caso di mancato aggiornamento è del professionista. L'Ordine deve fare in modo che l'iscritto si adegui, non deve lasciare nulla d'intentato affinché la sua formazione sia all'altezza di prestazioni di qualità per i pazienti. Se nuove norme contempleranno sanzioni ordinistiche per chi non si aggiorna, ne andranno valutati tempi, entità e modalità. Al presente le priorità sono altre».

Va ricordato che il triennio formativo 2017-19 sta per finire e servirà per recuperare anche i crediti mancati nel precedente 2014-16.

Per il prossimo triennio, mentre si attende la nuova Commissione per la formazione continua in Agenas, gli Ordini hanno la consegna di avvisare gli iscritti in "deficit" con il punteggio. Di recente è stato sanzionato un dentista di Aosta per mancato aggiornamento: non ha accumulato punti sufficienti.

IN BREVE n. 019-2019 a cura di Marco Perelli Ercolini


09/05/2019 - Ecm, tempo fino a fine anno per ottenere i crediti necessari. Le novità sulle sanzioni

Le sanzioni ai medici che non si aggiornano sono una delle novità probabili dal 2020. Alcuni segnali importanti ne sembrano il preludio. Primo, il triennio formativo 2017-19 sta per finire e servirà per recuperare anche i crediti mancati nel precedente 2014-16; per il prossimo triennio, mentre si attende la nuova Commissione per la formazione continua in Agenas (potrebbe insediarsi ormai dopo le elezioni europee), gli ordini hanno la consegna di avvisare gli iscritti in "deficit" con il punteggio. Una lettera inviata dal presidente Fnomceo Filippo Anelli ai presidenti di Ordine e Commissione albo odontoiatri ribadisce che "l'aggiornamento è requisito indispensabile per svolgere attività professionale da dipendente o libero professionista e il medico, per tutta la sua vita professionale, deve perseguire aggiornamento costante e formazione continua assolvendo agli obblighi formativi". C'è poi la recente sentenza di secondo grado della Commissione Esercenti Arti e professioni sanitarie CCEPS che ribadisce la sospensione per 3 mesi di un dentista aostano, chiamato in causa per un contenzioso, e colpevole di non aver accumulato punti sufficienti. La stessa Federazione sta trasmettendo agli ordini i dati sui crediti accumulati dagli iscritti presso il portale delle professioni Cogeaps. Da alcuni commentatori si è levata l'osservazione secondo cui dal 2020 gli Omceo che non punissero chi a fine 2019 non abbia totalizzato un numero di crediti pari al fabbisogno potrebbero essere sanzionati per omissione di atti d'ufficio. Per Roberto Stella, Coordinatore Nazionale Area Strategica Formazione della Fnomceo, è del tutto prematuro ipotizzare scenari futuri. «Di qui a fine triennio mancano otto mesi e il tema non sarà all'ordine del giorno. Né fin qui lo prevede alcuna normativa. Come istituzione, l'ordine è chiamato a fare presenti le situazioni agli iscritti e a sensibilizzarli sull'importanza di adempiere all'aggiornamento. Ma l'ECM è un obbligo individuale, del medico e non dell'Ordine. La responsabilità in caso di mancato aggiornamento è del professionista. L'Ordine deve fare in modo che l'iscritto si adegui, non deve lasciare nulla d'intentato affinché la sua formazione sia all'altezza di prestazioni di qualità per i pazienti. Se nuove norme contempleranno sanzioni ordinistiche per chi non si aggiorna, ne andranno valutati tempi, entità e modalità. Al presente le priorità sono altre». ...

Mauro Miserendino - Doctor33


06/05/2019 - Certificati - imposta di bollo

Nel caso in cui il medico o l'odontoiatra richieda al proprio Ordine un certificato relativo al proprio status formativo con i crediti ECM acquisiti, si rileva che lo stesso sarà oggetto di imposta di bollo.

In questo caso andrà inoltre apposta nel certificato la dicitura di cui all'art. 40, comma 02, del D.P.R. 445/2000 (Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi). 

Si ricorda agli iscritti che nei rapporti con gli organi della pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.


06/05/2019 - PRIMO MEDICO ITALIANO SOSPESO PERCHÉ NON IN REGOLA CON L'OBBLIGO ECM

PRIMO MEDICO ITALIANO SOSPESO PERCHÉ NON IN REGOLA CON L'OBBLIGO ECM da FimmgNotizie di martedì 30 aprile 2019

È toccata a un odontoiatra la prima sospensione dalla professione perché non in regola con l'obbligo ECM, l'Educazione continua in Medicina.

La Commissione Esercenti Arti e Professioni sanitarie CCEPS ha confermato in secondo grado la sospensione - seppur ridotta da 6 a 3 mesi - stabilita dalla Commissione Albo di Aosta (CAO) a carico di un dentista italiano che svolge la sua attività in parte anche a Nizza in Francia.

IN BREVE n. 018-2019 a cura di Marco Perelli Ercolini


06/06/2017 - Medici competenti

Elenco Medici Competenti: chiarimenti e procedure da parte del Ministero della Salute


02/05/2019 - Ecm, possibile boom sanzioni nel 2020. Ecco i rischi

Le sanzioni per chi diserta l'Ecm sono già operative. Quest'anno ancora medici e professionisti sanitari possono recuperare i crediti non maturati in passato, dal 2020 non è scontato che il tempo medichi le mancanze dei singoli. E potrebbero crescere censure e altre sanzioni ordinistiche previste dalla legge. Come quella comminata dall'Ordine dei Medici di Aosta ad un odontoiatra, 6 mesi di sospensione poi ridotti a 3 dalla Commissione Centrale Esercenti Arti e Professioni sanitarie. Una pena che fa scalpore per entità, per la conferma in secondo grado e perché è la prima volta che si colpisce un insufficiente aggiornamento. Il dentista opera fra Italia e Francia, fu denunciato per condotta colposa da una paziente in seguito a un intervento di fine 2011 poi ricondotto a mancanza professionale da omesso aggiornamento.

Mauro Miserendino - Doctor33


15/11/2018 - Recupero crediti e autoformazione

Possibilità di recuperare i crediti formativi per il triennio 2014-16 entro il 31/12/2019.

Inserire l'autoformazione per entrambi i trienni (2014-16 / 2017-19).


09/11/2018 - Com. 110 della FNOMCeO

Resistenza agli antimicrobici con tematica speciale di interesse nazionale

 


 

26/10/2018 - Triennio 2014/2016 - mettersi alla pari

Entro il 31/12/2018 è ancora possibile mettersi alla pari per il triennio 2014/2016.

Per chi avesse visto chiudersi il triennio formativo precedente senza aver totalizzato il numero di crediti obbligatori, è ancora possibile mettersi alla pari: è previsto, infatti, il meccanismo di recupero dei crediti che permette di spostare i crediti acquisiti successivamente, al triennio 2014-2016, così da raggiungere i requisiti richiesti.


14/06/2018 - Obbligo formativo ECM per medici e odontoiatri

Gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali hanno il compito di vigilare sull'assolvimento dell'obbligo formativo dei loro iscritti ed emanare, quando previsto dalla normativa, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento di tale obbligo. In virtù di tale funzione di accertamento, la Fnomceo invita gli Ordini provinciali a sollecitare gli iscritti all'adempimento dell'obbligo formativo. Si sottolinea, inoltre, che la verifica per il triennio 2014-2016 non potrà avvenire prima del 31 dicembre 2018, mentre per l'attuale triennio (2017-2019) sarà possibile verificare l'assolvimento dell'obbligo non prima del 31 dicembre 2019, salvo eventuali proroghe.


16/03/2018 - Bonus Dossier Formativo triennio 2017-2019

Entrando sul sito Cogeaps si ha la possibilità di costruire il proprio dossier formativo. Si devono indicare gli obiettivi tecnico-professionali, di processo e di sistema in misura percentuale.

La creazione del dossier formativo da diritto al professionista all'assegnazione di 10 crediti per il triennio 2017-2019.

Se al termine del triennio sono state rispettate:

  1. Congruità del dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
  2. Coerenza relativamente alle aree -pari ad almeno il 70%- tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato;

al professionista vengono asseganti 20 crediti per il triennio 2020-2022.

 


19/02/2018 - Triennio 2014-2016 recupero e spostamento crediti

La CNFC-Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha confermato la possibilità per tutti i professionisti sanitari di effettuare le operazioni di spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 a recupero del debito formativo del triennio 2014 -2016.

Tale recupero è fattibile entro e non oltre il 31 dicembre 2018, purché i crediti siano stati conseguiti entro il 31 dicembre 2017.

È possibile effettuare l'operazione autonomamente all'interno dell'area riservata ai singoli professionisti nel portale del CoGeAPS.

Ovviamente i crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo per il triennio 2014/2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017/2019. Chi riscontrasse difficoltà attuative nelle operazioni di recupero potrà rivolgersi alla segreteria dell'Ordine.


07/02/2018 - Bonus vaccini Triennio 2020-2022


15/09/2017 - Recupero crediti formativi: c'è tempo fino al 31/12/2017


06/07/2017 - Spese deducibili al 100% per i lavoratori autonomi con soglia


22/12/2016 - Triennio 2014-2016 completamento dell'obbligo formativo

Ci sarà tempo per tutto il 2017 per mettersi in pari con i crediti Ecm relativi al triennio 2014 – 2016, potendo acquisire sino al 50% del punteggio complessivo (150 crediti al netto di esoneri ed esenzioni).

Per il triennio 2017-2019 saranno 150 i crediti da maturare, fatti salvi esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni (v. delibera del 4 novembre). Meccanismo premiante per i professionisti che, nel precedente triennio, si siano dimostrati "virtuosi": la Commissione ha infatti previsto una riduzione di 15 crediti per i sanitari che abbiano soddisfatto il proprio dossier formativo individuale, alla quale si sommano uno "sconto" di 30 crediti per coloro che abbiano acquisito tra 121 e 150 crediti o di 15 crediti se il "punteggio" si assesta tra 80 e 120.

Partiranno a gennaio i nuovi corsi Fad della Fnomceo, offerti gratuitamente a tutti i medici e gli odontoiatri tramite la piattaforma Fadinmed. A inaugurare la serie, un corso sulle Vaccinazioni.


02/12/2016 - Sconti e bonus, novità dal 2017

La formazione continua tiene. Registriamo ben 966 mila iscritti ai corsi nel triennio 2014-16 (dato non ancora definitivo) ma alcuni si aggiornano oltre il dovuto ed altri meno». Sergio Bovenga presidente del Consorzio CoGeAPS che gestisce i crediti formativi di tutte le 30 professioni sanitarie (oltre 1.000.000 di professionisti) riassume i dati del convegno nazionale "Le professioni sanitarie ed il sistema Ecm tra presente e futuro.

I medici italiani acquisiscono i crediti un po' con la logica dei polli di Trilussa. Se rapportiamo a un pasto i 150 crediti che servono - teoricamente - in un triennio, c'è chi ha mangiato un pollo e mezzo e chi mezzo pollo: in altre parole, la formazione continua tiene. Registriamo ben 966 mila iscritti ai corsi nel triennio 2014-16 (dato non ancora definitivo) ma alcuni si aggiornano oltre il dovuto ed altri meno». Sergio Bovenga presidente del Consorzio CoGeAPS che gestisce i crediti formativi di tutte le 30 professioni sanitarie ...


26/08/2016 - Flessibilità: valide per tutti, le regole per i liberi professionisti


05/07/2016 - Crediti Ecm, tutte le cose da sapere prima di considerarsi in debito formativo

Scade il 31 dicembre di quest'anno il triennio formativo Ecm, e l'estate è la stagione naturale per monitorare i crediti. Per capire quanti se ne sono conseguiti, e se ne servono altri, al professionista basta collegarsi al sito dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali MyEcm o al sito istituzionale del Consorzio gestione anagrafica professioni sanitarie gestito da Ordini, Collegi e Associazioni. Entrambi riportano i crediti suddivisi per anno e tipo di offerta formativa e gli eventi per i quali sono stati conseguiti crediti. MyEcm riporta anche un elenco di eventi nazionali di prossimo svolgimento, filtrato sulla base delle discipline associate; per contro riporta solo eventi nazionali o prodotti da provider di regioni con cui l'Agenzia Agenas ha convenzioni. Cogeaps invece offre sia gli eventi nazionali sia quelli delle regioni, e ha una pagina personale che l'iscritto può arricchire, e consente di parametrarsi in modo oggettivo ai fini della misurazione del fabbisogno formativo, come spiega Sergio Bovenga presidente Cogeaps.


21/04/2015 - Ecm - "Odontoiatri - adempiere all'obbligo dell'aggiornamento"


27/11/2014 - Ecm anche negli studi privati per i liberi professionisti dal 2015


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