Legislazione - Informazione

26/01/2015 - Polizze RC professionali - Fnomceo ed Enpam si uniscono

Fnomceo ed Enpam uniscono le forze sul fronte della copertura assicurativa rc professionale medica.

La Federazione nazionale degli Ordini e l'Ente previdenziale di categoria hanno infatti costituito un gruppo di lavoro comune con l'obiettivo di giungere a una copertura che tuteli tutte le categorie di medici e odontoiatri. I due enti si pongono così anche come interlocutori naturali per meglio definire il perimetro della responsabilità medica.


17/10/2014 - Polizza RC professionale

OCCHIO ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE

Nello stipulare una polizza a copertura della responsabilità professionale è utile porre una  certa attenzione su:

 

FRANCHIGIA è la parte di danno a carico dell’assicurato (cioè non rimborsata dalla assicurazione).

Può essere espressa in percentuale o in espressione economica. Specialmente per la copertura della “colpa grave” è consigliabile accendere polizze senza franchigia.

MASSIMALE (limite di indennizzo) è l’importo massimo risarcibile. Può essere riferito a sinistro oppure in un anno.

CLAIMS MADE è il periodo di validità per il risarcimento: richiesta pervenuta per la prima volta nel corso di periodo assicurativo e denunciate all’assicuratore durante detto periodo ovvero nel periodo di retroattività indicata in polizza e non note all’assicurato.

RETROATTIVITA’ è la data segnalata in polizza che prevede una copertura retroattiva per eventuali eventi poi denunciati in periodo di vigenza della polizza.

Ricordiamo che la prescrizione per malpratice è decennale dal momento non dell’evento,  ma dall’evidenza (momento in cui si è venuti a conoscenza) del pregiudizio subito.

POSTUMA è il periodo di prolungamento della copertura assicurativa oltre la scadenza assicurativa per eventi successi nel periodo di vigenza della polizza.

In particolare, per attività professionale interrotta volontariamente o per pensionamento.

 

(estratto da InBreve n. 042-2014 a cura del Prof. M. Perelli Ercolini)



10/10/2014 - Polizza RC professionale per SPECIALIZZANDI

Obbligo responsabilità medica: il punto dal ministero. Specializzandi esenti, tirocinanti meno.

Il ministero della Salute chiarisce: non solo i medici dipendenti, ma neanche gli specializzandi sono obbligati ad assicurarsi per i rischi da responsabilità civile. Una nota del Ministero della Salute ricorda che i futuri specialisti sono esentati dal decreto legislativo 368/99. Il loro contratto di 4 formazione è "finalizzato solo ad acquisire le capacità inerenti al titolo di specialista" e l'attività assistenziale è "funzionale ad acquisire progressivamente le competenze previste dall'ordinamento didattico della scuola".

Ecco dunque le situazioni così come indicato dal ministero:
- i medici dipendenti Ssn sono esentati dall'obbligo Rc dal decreto legge sulla Pubblica amministrazione 90/2014, ma fanno bene ad assicurarsi perché alcuni ospedali non sono assicurati, altri hanno la "rivalsa facile" ed altri ancora sono auto assicurati ma la Corte dei Conti chiede al medico di pagare il danno erariale se l'ente risarcisce con soldi pubblici il sinistro di cui avrebbe colpa anche il medico;
- gli specialisti ambulatoriali per contratto sono coperti dall'Azienda sanitaria locale con la quale sono convenzionati per un massimale di 1.549.000 euro, ma vale la convenienza ad assicurarsi accennata per gli ospedalieri pubblici;
- i medici dipendenti degli ospedali privati accreditati Ssn sono assicurati perché equiparati ai colleghi pubblici dalla dicitura dello stesso articolo 27 della legge 90 che estende l'obbligo di copertura a tutte le aziende sanitarie; difficilmente ci sono dipendenti per converso nel privato non accreditato; si attendono i dati di un confronto lanciato dall'associazione delle strutture private Aiop sui meccanismi Rc negli altri paesi Ue (onere della prova, periodo per esercitare domanda risarcitoria);
- i medici di famiglia al pari di tutti i liberi professionisti, convenzionati o no con il Ssn, non sono coperti dall'assicurazione Asl e devono provvedere a coprire il rischio Rc;
- i medici specializzandi non devono assicurarsi (decreto legislativo 368/99);
- i tirocinanti in medicina generale devono assicurarsi poiché nessuna norma prevede la loro esenzione e il loro iter.

Fnomceo ha di recente ricordato che finché non entra il regolamento che facilita l'accesso alle polizze a giovani medici e a medici a rischio non applicherà sanzioni deontologiche a nessun iscritto non assicurato. Intanto a un convegno a Spoleto il sindacato medici ospedalieri Cimo ricorda i dati Agenas secondo cui i premi Rc pagati da medici e strutture nel 2013 sono costati 1 miliardo di euro e i risarcimenti stimati ammontano a 600 milioni: e giustappunto 1,6 miliardi potrebbero ricavarsi se la medicina difensiva - che costa al Ssn da 10 a 14 miliardi - si riducesse di solo un decimo o poco più. Per superare le "logiche di conflittualità" Cimo propone compagnie di tipo mutualistico possedute da ospedali o enti pubblici, un tetto ai risarcimenti??ed un sistema "no blame" ove il paziente è risarcito senza necessariamente trovare un professionista colpevole: né medico né paziente dovrebbero ricorrere al tribunale per risolvere i contenziosi né sostenere spese legali.


Riassumendo:
Ricordiamo che assicurarsi è bene, ma assicurarsi bene è meglio!


2014 - Polizza RC professionale per Specializzandi, obbligo?

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE - OBBLIGO o NON OBBLIGO PER GLI SPECIALIZZANDI?

Mentre dalla legge 114/2014 di conversione del DL 90 (Misure urgenti per l'efficienza della Pubblica Amministrazione) si evince che i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale sono esenti dall'obbligo della polizza assicurativa (anche se è sempre consigliabile avere una propria polizza), essendo messa a carico delle Aziende del Ssn (articolo 27 del D.L. 90/2014 che modifica l'articolo 3, comma 5 lettera e), del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Settembre 2011 n. 148 -Legge Balduzzi-), non è chiaro invece per mancanza di specifica norma se gli specializzandi sono o non sono esenti, tenendo presente che in base all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 368/99 "l'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale", praticamente equiparando, da un punto di vista assicurativo, il medico in formazione specialistica ai medici dipendenti.

Pertanto a questo proposito il Presidente del SIMG (Associazione Italiana Giovani Medici), Walter Mazzucco, ha fatto esplicita richiesta al Direttore Generale della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e Risorse Umane del SSN del Ministero della Salute Dott. Giovanni Leonardi e al Direttore dell'Ufficio VII della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e Risorse Umane del SSN del Ministero della Salute Dott.ssa Egle Parisi, inviando per conoscenza copia della richiesta anche al Direttore Generale della Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario (MIUR) Dott. Daniele Livon, se i medici in formazione specialistica siano oppure no, al pari dei medici strutturati dipendenti, esonerati dall'obbligo di
stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi; inoltre qualora non lo siano, che tale esonero venga previsto anche per i medici in formazione specialistica.

estratto da InBreve n. 035-2014 a cura del Prof. M. Perelli Ercolini


2014 - Polizza RC professionale - attenzione

ATTENZIONE ALLA POLIZZA RC PROFESSIONALE estratto da articolo di Italia Oggi


Indipendentemente dall'obbligo o meno della polizza Rc professionale, prima di stipulare una polizza assicurativa contro il rischio professionale, area medico-sanitaria, è consigliabile porre molta attenzione:

 

Assicurarsi è bene, assicurarsi bene è meglio!

estratto da InBreve n. 033-2014 a cura del Prof. M. Perelli Ercolini


11/07/2014 - Polizza RC professionale - Decreto Legge 90 del 24/06/2014

... l'art. 27 recante "Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria" modifica l'art. 3 del D.L. 158/13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 189/12 (c.d. legge Balduzzi) recante "Responsabilità professionale del personale sanitario", intervenendo sul fondo per garantire l'idonea copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie. Nella fattispecie si prevede che la copertura assicurativa vale "nei limiti delle risorse del fondo stesso". Sarà poi il soggetto gestore del fondo a stabilire le misure di contribuzione del fondo, che non verranno quindi più definite in sede di contrattazione collettiva.

Viene inoltre ribadito che l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, non trova applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale.

Si rileva infine che il disegno di legge (C. 2486) di conversione in legge del decreto-legge sopra indicato, che ha scadenza in data 23 agosto 2014, è stato assegnato in sede referente alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

 

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU n.144 del 24-6-2014)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2014

Art. 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)

1. All'articolo 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole "di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti delle risorse del fondo stesso";
b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole "in misura definita in sede di contrattazione collettiva" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)";
c) al comma 4, primo periodo, le parole "Per i contenuti" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti".

2. All'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 é abrogato.

3. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole "da quaranta" sono sostituite dalle seguenti: "da trenta".

4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di sanita' decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanità é ricostituito nella composizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

 


 

27/06/2013 Polizza RC professionale - rivalsa per colpa grave/dolo

"... puó essere opportuno, quindi, che il medico dipendente, per garantirsi da un eventuale giudizio di rivalsa dell'azienda nei suoi confronti (esperibile solo in caso di dolo o colpa grave), stipuli idonea polizza assicurativa a suo carico ..."

 


 

08/05/2013 Polizza RC professionale - iscritti che non svolgo attività

"... il medico in pensione, quindi, iscritto all'Albo ma che non svolge alcuna attività professionale, non puó essere vincolato all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro rischi professionali, ovviamente, inesistenti ..."

 


 

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