Istruzioni

Iscrizione al ReGInde

Requisiti per potersi iscrivere al ReGInde:
  • Essere in possesso di firma digitale
  • Essere in possesso di PEC (Posta Elettronica Certificata)
  • Essere in possesso di copia informatica (in formato PDF) di una nomina o conferimento dell'incarico da parte del Giudice (anche se vecchia); in mancanza si puo' provare con la lettera con cui il Tribunale comunica l'iscrizione. Il file deve essere previamente firmato digitalmente, proprio come fosse un elaborato da voi redatto; (nel farlo evitare l'opzione "p7m" poiche' trasforma l'estensione del file, che viene quindi rifiutato dal sistema).
  • Avere un software per creare la busta telematica da allegare all'email PEC che va inviata al Tribunale.

 

 


Firma Digitale con ArubaKey

Requisiti per potersi iscrivere al ReGInde é la Firma Digitale.

Aruba Key è il dispositivo USB evoluto che permette di avere sempre a portata di mano la propria Firma Digitale e Marca Temporale. Aruba Key non necessita di installazione Hardware o Software, ed è sempre pronta per sottoscrivere digitalmente e/o marcare temporalmente documenti informatici. Il dispositivo, inoltre, può essere anche utilizzato per l'autenticazione sicura nei siti di web.


Firma Digitale - Firma elettronica

Per dotarsi di un certificato di firma qualificata è necessario rivolgersi a uno dei certificatori presenti nell' elenco dei certificatori autorizzati pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia:


Deposito di un atto in formato elettronico

Deposito generico di un atto

Il deposito di un atto in formato elettronico è conforme alle regole tecniche di cui al DM 44/2011 e alle richiamate specifiche tecniche emanate con provvedimento del Direttore Generale SIA; detto provvedimento individua anche i soggetti esterni abilitati al deposito.

L'atto da depositare (file in formato PDF ottenuto come trasformazione testuale - vedi indicazioni) e gli eventuali allegati (nei formati ammessi) devono essere inseriti in una struttura informatica denominata busta telematica da inviare, come allegato ad un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo telematico dell'ufficio giudiziario destinatario, consultabile sul catalogo dei servizi telematici.

Il file PDF relativo all'atto deve essere firmato digitalmente dal soggetto che procede al deposito.

Le informazioni fondamentali riferite all'atto devono essere inserite in una apposita struttura dati (file XML), specifica per ogni tipologia di atto, anch'essa sottoscritta con firma digitale e inserita nella busta telematica. Sono presenti sul mercato diversi software che permettono la creazione di tale struttura dati.
Il formato del messaggio di PEC è riportato nel documento Formato messaggi e descrizione flusso di deposito.
Il deposito è accettato solo se il soggetto mittente del messaggio di PEC risulta registrato nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

Per ciascun ufficio giudiziario le tipologie di atto depositabili telematicamente con valore legale sono quelle individuate nei decreti emessi ai sensi dell'art 35 comma 1 del D.M. 44/2011 e consultabili nella sezione Servizi/Uffici Giudiziari di questo portale.
A seguito dell'invio del messaggio di PEC relativo ad un deposito, il mittente riceverà dal dominio Giustizia:
ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) la data e l'ora della RdAC determina il momento della ricezione ai fini dei termini processuali. Nel caso in cui la RdAC sia rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
Avviso Mancata Consegna (AMC) in alternativa alla RdAC: equivale all'impossibilità a consegnare la PEC di deposito alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario adito. In questo caso si consiglia di ritentare l'invio della PEC di deposito o di rivolgersi al proprio gestore di PEC ovvero al proprio Punto di Accesso (PdA) nel caso di PEC integrata nelle funzionalità del PdA
esito controlli automatici è un messaggio di PEC in cui viene riportato l'esito dei controlli inerenti le verifiche formali del messaggio e della busta telematica
esito intervento della cancelleria è un messaggio di PEC in cui viene riportato l'esito dell'intervento di accettazione dell'atto da parte della cancelleria o della segreteria dell'Ufficio Giudiziario

La descrizione dettagliata dell'intero flusso di deposito è riportata nel documento Formato messaggi e descrizione flusso di deposito.

 

Strumenti e prerequisiti per il deposito di Atti telematici da parte di avvocati e ausiliari del giudice

In accordo con quanto previsto dal D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011 e dalle relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 16 aprile 2014, il deposito di un atto per via telematica è eseguito attraverso il sistema della Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'atto e i suoi allegati devono essere inviati utilizzando un messaggio di PEC (Deposito atto generico) indirizzato all'ufficio giudiziario (consultabile in Uffici Giudiziari).
Il professionista deve pertanto:

Per informazioni sui software disponibili a titolo gratuito si rimanda a Strumenti per la redazione degli atti da depositare telematicamente (http://pst.giustizia.it/PST/en/pst_28.wp).

 

Strumenti per l'accesso all'area riservata del portale e per la consultazione

Il dominio giustizia rende disponibile il servizio di consultazione dello stato del procedimento e dei dati contenuti nei registri di cancelleria, oltreché l'accesso ai documenti in formato elettronico contenuti nel fascicolo informatico.
L'accesso è consentito ai professionisti (avvocati e ausiliari del giudice), ai privati, alle imprese e agli enti; il sistema permette la consultazione in accordo a diversi livelli di visibilità.

Per accedere al servizio è necessaria l'identificazione c.d. "forte", tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB, ...) contenente un certificato di autenticazione. Il token è rilasciato:
da una pubblica amministrazione centrale o locale. Prende il nome di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS);
da un certificatore accreditato al rilascio della firma digitale.

Inoltre, per i professionisti (avvocati e ausiliari del giudice) occorre essere registrati nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

L'accesso ai servizi di consultazione avviene previa identificazione informatica su di un punto di accesso autorizzato o sul portale dei servizi telematici (vedi Specifiche Tecniche, art. 24, comma 7).

Gli strumenti per la consultazione sono descritti di seguito.
Accesso tramite punto di accesso
L'elenco dei punti di accesso autorizzati è disponibile al link della seguente pagina: http://pst.giustizia.it.
È possibile utilizzare differenti punti di accesso.
Il punto di accesso rende disponibile i servizi attraverso le proprie pagine o propri strumenti ed è tenuto a fornire adeguati servizi di formazione e assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici.

Accesso tramite portale dei servizi telematici
Per accedere alle funzioni di consultazione tramite questo Portale (sezione Servizi), occorre effettuare il login utilizzando il pulsante "Accedi"; verrà richiesta l'autenticazione tramite token crittografico.
Il Ministero non fornisce alcun servizio di assistenza o formazione sui servizi resi disponibili sul portale dei servizi telematici.

Accesso tramite software specifico
È inoltre possibile eseguire la consultazione utilizzando un software esterno appositamente sviluppato (in generale nell'ambito di sistemi gestionali specifici). Anche in questo caso l'autenticazione dell'utente sarà eseguita dal Portale e richiederà il possesso del token crittografico.


LINK UTILI