Interventi straordinari e di emergenza

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013 e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazioni relative agli interventi straordinari e di emergenza.

 

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente (Art. 42, comma 1, lett. a), b), c), D.Lgs. n. 33/2013)

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a)i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b)i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c)il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione


 

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bolzano non svolge interventi straordinari e di emergenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 33/2013.


L'OMCeO non ha inoltre ricevuto erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19 e non è pertanto soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 99 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

 

agg. 30/05/2022

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