Gentili Colleghe e Colleghi,
facendo seguito alla circolare inviata tempo fa, Vi ricordo che quando è necessario prescrivere al paziente alcuni giorni di malattia, NON dobbiamo inviarlo dal suo medico di famiglia, ma siamo noi stessi che dobbiamo compilare il certificato di malattia.
Per aiutarVi a capire come si fa, Vi invio in allegato un tutorial, in versione PDF. Per chi ha un computer Apple il file può essere convertito in formato KEY utilizzando i programmi di conversione file che si trovano online gratuitamente. (Esempio: CleverPDF).
Nella seconda metà del mese di gennaio organizzeremo all'Ordine una serata in cui Ve lo spiegheremo meglio in presenza.
Desidero ringraziare tutti i membri della Commissione Odontoiatri per la realizzazione di questi tutorial, e a tutti Voi e alle Vostre famiglie auguro un 2024 ricco di armonia, prosperità e salute.
Collegiali saluti
IL PRESIDENTE ALBO ODONTOIATRI
Salvatore Rampulla
I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare".
Delibera CNFC in materia di radioprotezione del paziente
NOTA SUL CORTOMETRAGGIO “IL CODICE DEONTOLOGICO”Cari Colleghi, come anticipato durante l'Assemblea dei Presidenti CAO, svoltasi a Milano il 9 e 10 dicembre scorsi, Vi comunico che è possibile scaricare il cortometraggio "Il Codice Deontologico" presentato in quella occasione in anteprima. Si ringrazia l'OMCeO di Bologna per aver realizzato e messo a disposizione il filmato che potrà essere utilizzato liberamente citando l'Ordine stesso, quale titolare della proprietà intellettuale del film. Il PresidenteTabella dei farmaci indicati per le emergenze nell'ambulatorio medico/odontoiatrico
(Bolzano, 06/08/2020)
I decreti legislativi 230/95 e 241/2000 prevedono nell'utilizzo di macchine radiogene e sorgenti radioattive l'espletamento di una radioprotezione sanitaria. L'esecuzione di tale radioprotezione viene eseguita da parte di un esperto qualificato, nominato dal detentore delle apparecchiature radiogene come previsto dall'art. 77 dei decreti sopracitati.
Lo studio odontoiatrico nel quale è presente un'apparecchiatura di radiodiagnostica e all'esterno del quale è apposta una targa con la dicitura "Studio dentistico dott. T.C. Medico Chirurgo - Odontoiatra Specialista in Odontostomatologia" è soggetto alla richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 8 ter comma 2 del D. Lgs n. 502/1992, anche se il dentista intende svolgere solo attività limitate all'igiene orale o normali operazioni volte a conservare il buono stato dell'apparato dentale. Infatti, tale indicazione è estremamente generica e suscettibile di ricomprendere comunque lo svolgimento delle attività riconducibili alle cure canalari, alle devitalizzazioni e alle estrazioni dentarie, che non possono che essere considerate invasive e quindi richiedere una specifica autorizzazione.
Inoltre, l'apposizione della targa costituisca un elemento probatorio delle attività che vengono svolte all'interno dello studio di odontoiatria, essendo opinione comune che la targa integri il riconoscimento della professione svolta e individui le caratteristiche delle terapie che un determinato professionista risulta abilitato ad esperire. [Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]
(Doctor33 21/07/2015)