Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

 

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (Art. 18, D.Lgs. n. 33/2013)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (Art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001)

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.


 

Non vi sono dati da pubblicare in quanto non sono stati conferiti e autorizzati ai dipendenti incarichi per conto di OMCeO Bolzano.

 

agg. 26/06/2023

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