Fattura Elettronica

Modifiche al regime dell’utilizzo del contante & Misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici & Tracciabilità delle detrazioni

Legge n. 157/19 (c.d Decreto Fiscale)
  • Articolo 18 (Modifiche al regime dell'utilizzo del contante) POS professionisti
Legge di Bilancio n. 160/19
  • Articolo 1, commi 288-290 (Misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici)
  • Articolo 1, commi 679 e 680 (Tracciabilità delle detrazioni)

 

Comunicazione n. 07

 

17/01/2020 FNOMCeO


04/09/2019 - SANZIONI FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019: LA GUIDA COMPLETA

SANZIONI FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019: LA GUIDA COMPLETA da F Informazione Fiscale a cura di Francesco Oliva:

Fattura elettronica omessa, errata o inviata in ritardo: ecco la guida completa alle sanzioni 2019 previste a regime e durante il periodo di moratoria. Una dettagliata analisi normativa, le tabelle di sintesi alle sanzioni previste in materia di fatturazione elettronica ed il codice tributo eventualmente da utilizzare nel modello F24.

da M. Perelli Ercolini - InBreve nr. 35/2019


23/01/2019 - Perché i medici convenzionati non fanno fattura

L’arrivo della nuova normativa sulla fatturazione elettronica dà l’occasione per capire meglio quali sono le eccezioni di cui godono i medici di famiglia e di continuità assistenziale.

Per esempio, perché pur essendo liberi professionisti, i medici convenzionati non emettono fattura alla Asl che li paga?

La risposta, come spiega un approfondimento fiscale pubblicato su www.fimmgpalermo.it, sta in una deroga risalente al lontano 1974. A prevederla è l’articolo 2 del Decreto ministeriale del 31 ottobre di quell’anno, in base al quale i compensi per i medici in convenzione sono quelli risultanti dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato mensilmente dall’Asl, che fa le veci della fattura”, spiega il commercialista Alessandro Ravazzolo. 

Questa deroga è tornata utile per riaffermare che i medici di famiglia non devono preoccuparsi di fare una fattura elettronica alla pubblica amministrazione con cui sono convenzionati. Più in generale, ricorda il commercialista, tutte le fatture “emesse in favore di propri pazienti sono sempre escluse dalla fatturazione elettronica, anche per aderire alle perplessità manifestate dal Garante della Privacy”.

Diverso il caso di fatture emesse ad altri soggetti (ad esempio le società), che fanno sorgere l’obbligo della e-fattura, a meno che il medico non abbia optato per il regime fiscale forfetario.

COME RICEVERE LE FATTURE 

 L’approfondimento, che è liberamente consultabile online, chiarisce anche diversi aspetti su come consultare e prelevare le fatture elettroniche emesse dai propri fornitori. In particolare fa capire che non è necessario dotarsi di un codice univoco pagando un fornitore di software, ma è possibile anche avvalersi gratuitamente del servizio dell’Agenzia delle Entrate.

Leggi anche

La nuova fatturazione elettronica e i mmg

(Redazione ENPAM 23/01/2019)


 

19/12/2018 - Cosa mi serve sapere della fattura elettronica?

Il Decreto fiscale 2019 è diventato legge dello Stato, confermando l'entrata in vigore dal 1 gennaio dell'obbligo di fattura elettronica. I medici e gli odontoiatri saranno esonerati, almeno parzialmente: un avverbio che richiede qualche approfondimento per evitare di generare confusione.

I camici bianchi non dovranno emettere fattura elettronica per tutte quelle prestazioni che verranno poi inviate al Sistema Ts per il 730 precompilato. Inoltre saranno esonerati dall’emissione di fattura elettronica i medici convenzionati per quanto riguarda i compensi compresi nel cedolino delle Asl.

Discorso diverso per tutte le altre prestazioni che non rientrano nei casi citati finora: come ogni altro professionista, anche i medici saranno chiamati a utilizzare la fattura elettronica nel caso di una retribuzione legata a una sostituzione, alla partecipazione a un corso di formazione o a qualsiasi attività professionale nei confronti della pubblica amministrazione o di una società privata.

Anche se non non fosse necessario emettere alcuna fattura elettronica, non si è esonerati dal ricevere le fatture elettroniche. Si pone quindi la questione della conservazione delle fatture ricevute da altri. Infatti non è sufficiente conservarle nel proprio computer, ma serve rispettare alcune norme contenute nel Codice dell’amministrazione digitale.

Le possibilità sono due: servirsi di un sistema gestionale fornito da operatori certificati, oppure utilizzare il servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate tramite l‘area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Da segnalare infine un memorandum realizzato dalla Commissione Fisco della Fimmg, con diverse informazioni tecniche e operative: il file è disponibile a questo link.

(ENPAM 19/12/2018)


 

18/12/2018 - GU-Disposizione di semplificazione per gli operatori sanitari

DDL 886 - Decreto-legge n. 119/2018 in materia fiscale e pubblicazione GU n.293 del 18/12/2018


27/11/2018 - Fattura elettronica, un anno di tregua per i medici. Ma ci sono eccezioni

Sull'esonero dalla fattura elettronica dal 1° gennaio per i professionisti sanitari la strada si complica. Nel passaggio dell'emendamento al decreto fiscale, proposto dal relatore Emiliano Fenu M5S, dalla Commissione finanze all'assemblea del Senato il testo di modifica dell'articolo 10 (10.0.100) è stato accantonato. In ogni caso: l'esenzione, per come si legge, vale solo per il 2019, non riguarda le fatture dei fornitori e nemmeno quelle fatte ai pazienti e in genere ai soggetti per i quali non si è tenuti all'invio dei dati a inizio anno al Sistema Tessera Sanitaria per il 730 precompilato...

 


 

10/12/2015 - Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale


17/02/2015 - COMUNICAZIONE FNOMCEO N. 13_Fatturazione elettronica

 


Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione Sistema di Interscambio

www.fatturapa.gov.it

 

Cos'è la FatturaPA

La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.

La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:
il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l' unico accettato dal Sistema di Interscambio.
l' autenticità dell' origine e l' integrità del contenuto sono garantite tramite l' apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura,
la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

 

Il formato della FatturaPA
Il contenuto informativo della FatturaPA prevede le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente; in aggiunta a queste il formato prevede l'indicazione obbligatoria delle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.
Per favorire l'automazione informatica del processo di fatturazione, a integrazione delle informazioni obbligatorie, il formato prevede anche la possibilità di inserire nella fattura ulteriori dati:
informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l' integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;
informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra Operatori economici e Amministrazioni pubbliche oppure specifiche dell' emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni e servizi, o di utilità per il colloquio tra le parti.

 

Firmare la FatturaPA
Ogni file FatturaPA trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata.

La firma è necessaria in quanto garantisce:

Digitale tenendo presenti i seguenti vincoli tecnici:
il Sistema di Interscambio ammette i seguenti formati di firma:
CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa in materia a partire dal 1 settembre 2010,
XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa in materia a partire dal 1 settembre 2010. L'unica modalità accettata per questo tipo di firma è quella "enveloped". Inoltre la firma XAdES deve presentare gli element Reference con URI="" oppure con URI="#iddoc" dove iddoc indica l'identificativo del documento da firmare: non è possibile quindi omettere l'attributo URI all'interno degli elementi Reference.
In base al formato di firma adottato, l'estensione del file assume il valore ".xml.p7m" (per la firma CAdES-BES) oppure ".xml" (per la firma XAdES-BES).
il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro "signing time", che riporta la data e l'ora, ed anche la "time zone" e che assume il significato di riferimento temporale. Non è invece necessaria l' apposizione della marca temporale.
Si precisa che il file archivio non deve essere firmato elettronicamente ma devono essere firmati tutti i file FatturaPA al suo interno.

Consultare la sezione degli esempi per visualizzare due fatture firmate in formato XAdES e CAdES.

Pubblica Amministrazione = tutti gli uffici pubblici: Ospedali, Aziende Sanitarie, Casse previdenziali, Provincia, Ministeri, Ordini professionali, Scuole, Comuni, Università, Accademie, Agenzie delle Entrate, Tribunali, Biblioteche, Camera di Commercio

Indice delle Pubbliche Amministrazioni: http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php


A TUTTI I FORNITORI

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1 (commi da 209 a 214) e successive modifiche introduce nell'ordinamento italiano l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
A tal fine istituisce il Sistema di Interscambio quale punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla Pubblica Amministrazione.
La regolamentazione attuativa è demandata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.

La Circolare N. 37 emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF – RGS – Prot. 89719 del 04/11/2013 prevede che a partire dal 31 marzo 2015, anche l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri non potrà più accettare fatture che non siano emesse in forma elettronica secondo le modalità previste dagli allegati del decreto 55/2013 e, trascorsi tre mesi da tale data, non potrà più procedere al pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Le fatture elettroniche saranno trasmesse all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri attraverso il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate e, per assicurare la ricezione delle fatture da parte delle singole Amministrazioni, è necessario che il soggetto che emette la fattura indiche il Codice Univoco assegnato all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Al fine di dare la possibilità a tutti i fornitori di emettere, a partire dal 31 marzo 2015, una corretta fattura elettronica, si comunica il seguente dato che dovrà essere obbligatoriamente inserito nella fattura elettronica:

Codice Univoco Ufficio: UFCICR



 

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