Consenso Informato

SE MANCA IL CONSENSO IL RISARCIMENTO È DOPPIO

Il mancato consenso informato è un danno autonomo e va risarcito in maniera ulteriore e separata rispetto al danno da errato trattamento medico. Lo ha chiarito la Cassazione in una recente sentenza, raccolta ora nell’undicesima edizione de “Il consenso informato in medicina”.

La pubblicazione è aggiornata sulla base delle ultime decisioni della suprema corte – come quella che avvalora le disposizioni date dall’interessato all’amministratore di sostegno, da manifestare qualora vengano meno le sue facoltà di intendere e volere – ed è disponibile sul sito dell’Enpam (clicca qui).

In alternativa, una copia può essere richiesta gratuitamente alla Direzione Generale dell’Enpam al numero telefonico 06 48294 344 e all’indirizzo e-mail direzione@enpam.it

(ENPAM data pubblicazione : 17/07/2019)



08/10/2018 - IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA

È stato aggiornato il cd-rom su “Il consenso informato in medicina” (10° edizione agg. al 26 settembre 2018) in particolare con le problematiche inerenti le nuove disposizioni sulla DAT (Disposizione Anticipata di Trattamento).

Segnaliamo inoltre come la legge abbia esteso a tutti i consensi informati in medicina l’obbligatorietà della forma scritta. I medici potranno richiederne gratuitamente una copia alla Direzione Generale dell’Enpam al numero telefonico 06 48294 344 o all’indirizzo e-mail: direzione@enpam.it 

Legge 219/2017: art. 1 comma 4 - Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Codice Deontologica 2014: art. 35 comma 3 - Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica.

(a cura di Marco Perelli Ercolini IN BREVE n. 040-2018)



18/01/2018 - Norme materia consenso informato

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento


02/10/2017 - Il consenso informato in medicina

È stato aggiornato il cd-rom su "IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA" con alcune attualità in merito alla respon-sabilità del medico a tutela dei minori in determinati trattamenti, in particolare nei riguardi dei testimoni di Geova. Di notevole importanza le interpretazioni attuative in caso di interventi per decisioni degli Amministratori di sostegno e la condotta medica in trattamenti trasfusionali d'urgenza.
I medici potranno richiederne gratuitamente una copia alla Direzione Generale dell'Enpam al numero telefonico 06 48294 344 e all'indirizzo e-mail direzione@enpam.it

(a cura di Marco Perelli Ercolini IN BREVE n. 039-2017)

(29/09/2017)


02/07/2015 - Il consenso informato in medicina

E' uscita la 7° edizione del "Consenso Informato in Medicina" con aggiornamenti riferiti al nuovo codice deontologico. Inoltre vengono riportate alcune recenti sentenze di Cassazione, in particolare sul consenso informato viziato. I medici possono richiederne gratuitamente una copia alla Direzione Generale dell'Enpam al numero telefonico 06 48294226 e all'indirizzo e-mail c.sebastiani@enpam.it

(a cura di Marco Perelli Ercolini IN BREVE n. 026/2015)

(26/06/2015)


06/03/2015 - Attenzione anche per i risvolti assicurativi

Attenzione anche per i risvolti assicurativi: nell'attuale orientamento giurisprudenziale viene data molta importanza alla acquisizione da parte del medico del consenso informato considerato come prestazione altra e diversa da quella dell'intervento richiesto, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria da parte del paziente in caso di mancata prestazione.

IN BREVE n. 010-201 5a cura di Marco Perelli Ercolini


02/03/2015 - Consenso Informato

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO E' PRESTAZIONE AUTONOMA di Ennio Grassini da DoctorNews del 26 febbraio 2015

L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente.
Il medico ha il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili.

InBreve n. 9/2015 - M. E. Perelli


23/02/2015 - Per aquisire il consenso informato in medicina

(tratto dal bollettino dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese)

28/11/2014 - Senza consenso informato il medico rischia

Senza consenso informato il medico rischia, l'esperto: necessaria informazione corretta ed esauriente

03/11/2014 - Privacy, continuano i controlli Gdf negli studi Mmg. Vademecum per prevenire le sanzioni


27/10/2014 - CORTE DI CASSAZIONE CIVILE: INADEMPIMENTO DEL MEDICO IN MERITO AL CONSENSO INFORMATO

La violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente può causare un danno alla salute e un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente (sentenza n. 20547/14). La Corte Suprema di Cassazione ha affermato che la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; e un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso a causa del deficit informativo.


23/10/2014 - PER ACQUISIRE IL CONSENSO INFORMATO

L'acquisizione del «consenso» all'atto medico diagnostico-terapeutico è un momento essenziale del percorso che il medico deve compiere nei riguardi del paziente. Il mancato o il viziato consenso informato viola il «diritto alla autodeterminazione» e costituisce un danno risarcibile, anche se il paziente pur correttamente informato non si sarebbe sottratto all'intervento e se l'intervento è stato eseguito senza errori. In particolare, non solo nel caso in cui si può presumere un diniego in caso di specifica informazione, ma anche nei casi in cui si può ritenere che il paziente, seppur informato adeguatamente, non si sarebbe sottratto alla prestazione, la mancata o incompleta informazione, pur in assenza di danni alla salute, determina una violazione e lede il diritto alla autodeterminazione da cui il diritto al risarcimento. Il medico ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni possibili al paziente in ordine agli esami diagnostici proposti, alle cure mediche o all'intervento chirurgico da effettuare. Chi è sottoposto ad interventi medici, in particolare se invasivi, deve dunque essere cosciente della natura dell'atto medico, delle sue caratteristiche tipiche (durata, degenza, riabilitazioni successive, lesioni permanenti, cicatriziali, ecc.), dei rischi per le complicanze prevedibili e delle possibili alternative.

di Marco Perelli Ercolini


26/09/2014 - CONSENSO INFORMATO

Non basta la firma sul modulo.

In un rapporto personale col paziente in procinto di provvedimenti diagnostici-terapeutici, il paziente ha diritto a ricevere le informazioni sui vantaggi e rischi o alternative del provvedimentoproposto con linguaggio che deve tener conto del grado culturale della persona assistita (linguaggio chiaro che tenga conto del particolare stato soggettivo e del grado di conoscenze specifiche). Nel caso specifico “la responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo del consensoinformato discende:

a) dalla condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione inordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto;

b) dal verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di unnesso di causalità con essa, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente.

Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione delconsenso informato, la circostanza che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.

Sotto tale profilo, infatti, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non siastato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sueimplicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenzanei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica.

Corte di Cassazione sezione III - sentenza numero 19220 del 20 agosto 2013

Tratto da InBreve n. 038-2014 a cura del Prof. M. Perelli Ercolini


Il Consenso Informato In Medicina

a cura di Eolo Giovanni Parodi, Marco Perelli Ercolini e Rentao Mantovani

quarta edizione aggiornata al 1 settembre 2011

 

Il consenso informato non è una prassi burocratica medico-legale, bensì uno strumento etico-giuridico che permette al sanitario di condividere la responsabilità della scelta diagnostico-terapeutica con il proprio paziente reso cosciente del proprio stato di salute.

 

Il consenso all'atto diagnostico terapeutico è l'esercizio del diritto del paziente all'autodeterminazione alle scelte diagnostico/terapeutiche proposte, dopo il processo informativo.

 

L'assenza di una disciplina espressa e gli orientamenti contradditori della giurisprudenza in tema di intervento medico in assenza di consenso rendono estremamente incerta la ricostruzione dei limiti della responsabilità del medico.

 


01/03/2007- Consenso informato

CASSAZIONE CIVILE - (l'obbligo di infonnazione del malato sussiste anche in mancanza di una norma esplicita che riconosca il diritto al "consenso informato").


§ -Posto che la condotta di corretta informazione sul trattamento sanitario, non appartiene ad un momento prodromico esterno al contratto, ma è condotta interna al contatto medico sanitario, ed è elemento strutturale interno al rapporto giuridico che determina il consenso al trattamento sanitario, anche in assenza di una esplicita norma che riconosca al malato il diritto fondamentale e irrinunciabile alla adeguata informazione sulla prestazione sanitaria, e quindi al consenso informato, il contenuto del consenso deve essere necessariamente arricchito dalla previa corretta informazione sulla qualità e sicurezza del servizio sanitario e sulla adeguata previa informazione sui rischi operatori e post-operatori, anche in relazione alla efficienza della struttura sanitaria ospitante, operando in tal senso la garanzia del diritto alla salute. (Avv. Ennio Grassini -www.dirittosanitario.net).

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