Autorizzazione all’astensione anticipata dal lavoro per gravi complicazioni della gravidanza
L’astensione anticipata dal lavoro per le lavoratrici in gravidanza è prevista dalle norme in caso di “gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo tato di gravidanza”.
L’Art. 15 del Decreto Legge 9.02.2012,nr. 5 (Decreto sulle semplificazioni) prevede che la lavoratrice interessata presenti la richiesta di “astensione anticipata dal lavoro per gravi complicazioni della gravidanza” all’Azienda Sanitaria e non più all’Ispettorato del lavoro. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha identificato la Direzione Medica dell’Ospedale di Bolzano quale servizio centrale incaricato di esaminare le richieste e di rilasciare le previste autorizzazioni. A partire dal 11.09.2017, quindi, prende avvio la nuova modalità di gestione di questa procedura che si svolgerà nel modo descritto nel seguito.
COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO
Direzione Medica dell'Ospedale
Circolare INPS n. 82 del 04/05/2017 Telematizzazione del certificato medico di gravidanza
Con la circolare 79 si invitano le sedi territoriali a segnalare alle Asl i numerosi medici curanti che non rispettano l'obbligo dell'invio telematico dei certificati di malattia, commettendo un illecito disciplinare. I certificati cartacei infatti causano disagi ai lavoratori e ai datori di lavoro.
Il lavoratore, sia nel caso di allungamento della prognosi sia di riduzione, deve chiedere al medico di certificare la variazione per via telematica. La rettifica della prognosi deve intervenire prima della ripresa del lavoro. Nei casi di residuali certificati redatti per causa di forza maggiore su carta, il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di fine prognosi, che dovrà essere inviato immediatamente all'Inps e al datore di lavoro.
Capita però spesso che il lavoratore non chieda al medico curante la rettifica della riduzione della prognosi. Trascura così un adempimento obbligatorio nei confronti del datore di lavoro e dell'Inps. La fine prognosi infatti ha un rilievo amministrativo e previdenziale, poiché può dar luogo al pagamento di indennità economiche da parte dell'Inps. La mancata rettifica della riduzione della prognosi può indurre l'Inps a inviare inutilmente visita medica di controllo, o a pagare prestazioni indebite con la necessità di recuperare le quote non dovute.
La circolare ricorda inoltre che in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può permettere al lavoratore di riprendere a lavorare ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro.
Se, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare o ambulatoriale, emerge la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni previste per l'assenza ingiustificata a visita di controllo.
La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell'attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione "di fatto" della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell'evento certificato.
Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell'attività lavorativa.
Con la circolare numero 33 del 13 febbraio 2015 l'Inps , in attuazione a quanto previsto dal comma 303 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) impartisce disposizioni in merito alla trasmissione telematica all'Inps del certificato di accertamento del decesso da parte dei medici necroscopi.
L'invio, utilizzando le stesse modalità già in uso per la trasmissione delle certificazioni di malattia on-line, dovrà essere effettuato entro 48 ore dall'evento. Ciò al fine di ridurre il rischio di possibili pagamenti di prestazioni a carico dell'Inps, non più dovute. In caso di violazione del suddetto obbligo da parte dei medici necroscopi, sono applicate le medesime sanzioni pecuniarie di importo variabile tra 100 e 300 euro previste per il responsabile del procedimento amministrativo delle anagrafi comunali (art. 46 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). Nella circolare viene precisato che l'INPS procederà all'acquisizione telematica dei certificati di accertamento del decesso con data evento successiva alla pubblicazione della presente circolare.
Legge 190 del 23 dicembre 2014 - articolo 1 comma 303
All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«A decorrere dal 1º gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
(tratto da IN BREVE 8/2015)
Online all'Inps non solo i certificati di malattia ed invalidità: da quest'anno anzi, da lunedì scorso il medico di famiglia deve inviare una "comunicazione di constatazione del decesso" quando rileva la morte di un assistito ai sensi del regolamento di polizia mortuaria del 1990.
Mauro Miserendino
Dalla Direzione Provinciale INPS
Si ritiene utile fornire alcune indicazioni per la corretta compilazione dei certificati di malattia, relative a fattispecie che possono creare perplessità operative, in modo da evitare successivi disagi al lavoratore o richieste di chiarimenti al medico:
Newsletter n. 29 provincia di Udine
ALL'AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE
ALL'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
Riguardo all'invio telematico dei mod. SS3 (certificazione medica) per le istanze di pensione di invalidità INPS, prevista obbligatoriamente dall'art. 38, c. 5 del decreto legge n. 78 del 31.05.2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30.07.2010, si inviano in allegato le istruzioni per la compilazione telematica di tale certificazione.
Si chiede gentilmente la collaborazione dell' Azienda Sanitaria e di questo spettabile Ordine per la diffusione della presente informativa a tutti i medici interessati.
Ringraziando, si inviano cordiali saluti
p. i.A. Habicher Anna Magdalena
INPS - NISF
Relazioni istituzionali e Segreteria di Direzione
Ai sig.ri Medici,
La Direzione provinciale INPS di Bolzano richiama nuovamente l’attenzione sulla problematica della trasmissione telematica dei mod. SS3 di cui all’oggetto.
Si ribadisce che la trasmissione telematica delle domande di prestazioni e della relativa documentazione per gli enti previdenziali è prevista obbligatoriamente dall’art. 38, c. 5 del decreto legge n. 78 del 31.05.2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30.07.2010.
Purtroppo continuano a pervenire a questa Sede INPS diverse segnalazioni da parte di Patronati e utenti circa la difficoltà dell’invio telematico del mod. SS3 da parte dei medici.
La trasmissione telematica del mod. SS3 da parte del medico genera un numero sul mod. SS3, che deve essere obbligatoriamente inserito anche nella domanda di pensione di invalidità INPS: senza questo numero la trasmissione della domanda da parte del Patronato o dell’interessato viene inibita dalla procedura telematica INPS con conseguente grave disagio e danno per l’utente ed anche per il Patronato, che assiste l’utente nella presentazione della domanda.
Si ricorda nuovamente che per la compilazione e l’invio online dei modd. SS3 e della certificazione per le cure balneo-termali, il medico deve chiedere all’INPS il codice PIN per MEDICI CERTIFICATORI (invalidità civile).
Questo codice PIN è diverso dall’accreditamento che serve per l’invio dei certificati di malattia tramite procedura SAC e che viene fatto attraverso il Ministero dell’Economia e non può nemmeno essere usato per le domande di invalidità civile gestite in loco dalla Provincia autonoma di Bolzano e non dall’INPS.
Per richiedere il PIN Code INPS, il medico può inviare alla Sede INPS di Bolzano il modello compilato in ogni sua parte (vd. allegato 1) unitamente ad una copia della carta di identità (fronte/retro) con le seguenti modalità:
via e-mail al seguente indirizzo: direzione.bolzano@inps.it
oppure inviare la richiesta tramite fax al numero 0471-996730, all’attenzione della Segreteria della Direzione.
Il codice PIN verrà inviato immediatamente all’indirizzo indicato.
L’accesso alla procedura per la compilazione del mod. SS3 avviene poi dal sito www.inps.it - Servizi online – per tipologia di utente – Medici certificatori – certificato medico SS3 - (oppure, nel caso, certificato medico cure balneo termali).
Al riguardo si reinvia alla circ. INPS n. 91/2012 (allegato 2).
per le seguenti tematiche:
In allegato si trasmette la circolare INPS n. 113 del 25/07/2013 relativa all'argomento di cui all'oggetto.
In particolare si richiama l'attenzione sui punti 1, 2 e 4 della citata circolare. Si precisa che gli allegati della circolare non vengono inviati in quanto riguardano gli adempimenti dei datori di lavoro e degli eventuali intermediari (pt. 3).
La Sede provinciale INPS Bolzano comunica che è disponibile la procedura per la trasmissione on line dei certificati medici per le cure termali 2013.
Pertanto i medici di base devono effettuare la compilazione on line della certificazione, muniti del codice PIN rilasciato dall'INPS secondo le istruzioni fornite con mail del 17/01/2012 e qui nuovamente allegate.
Il documento illustra le modalità operative sia per ottenere il codice PIN di accesso alla procedura (vd. modulo di richiesta allegato), per la compilazione della certificazione online per le cure balneotermali.
Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia
In allegato schede informative della Sede di Bolzano sull'invio telematico della certificazione medica.
Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazioni presidenziali n.75 del 30 luglio 2010, "Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'Inps ai cittadini" e n. 277 del 24 giugno 2011, "Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze.
Modalità di presentazione telematica delle Visite Mediche di Controllo da parte dei datori di lavoro.
Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative.
Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps.
Ulteriori modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro privati tramite i propri intermediari.