Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici
Come funziona il certificato di malattia telematico
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
auf Anfrage der Direktion der INPS/NISF, leite ich Ihnen die Erläuterung die Krankschreibungen betreffend, weiter:
"... esaminando i certificati di malattia notiamo che spesso vengono usati in maniera errata i codici inizio malattia - ricaduta – continuazione. Poiché ciò porta anche a delle conseguenze amministrative/economiche dell'evento malattia, si suggerisce di ricordare, mediante comunicazione ufficiale rivolta a tutti i MMG, la differenza qua sotto riportata: ..."
NISF/INPS: Gewährung des vorzeitigen Mutterschaftsurlaubes wegen schwerer Komplikationen während der Schwangerschaft
Der vorzeitige Mutterschaftsurlaub der Arbeitnehmerinnen ist im Falle von “schweren Komplikationen während der Schwangerschaft oder bei bereits bestehenden Krankheiten, die sich durch die Schwangerschaft verschlimmern können” von den Bestimmungen vorgesehen.
Der Artikel 15 des Gesetzesdekretes vom 09.02.2012, Nr. 5 (Verordnung über Vereinfachungen) besagt, dass interessierte Arbeitnehmerinnen das Ansuchen um “vorzeitigen Mutterschaftsurlaub bei schweren Komplikationen während der Schwangerschaft” an den Sanitätsbetrieb und nicht mehr an das Arbeitsinspektorat richten. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat die Ärztliche Direktion des Krankenhauses Bozen als zentralen Dienst beauftragt, die Ansuchen zu prüfen und die vorgesehenen Genehmigungen zu erteilen.
Daher wird ab 11.09.2017, im Zusammenhang mit dieser Prozedur, folgende Vorgehensweise eingeführt: Die Arbeitnehmerin eines öffentlichen oder privaten Betriebes kann sich, in Erwartung eines Kindes und bei gesundheitlichen Problemen während der Schwangerschaft, zur Beantragung des vorzeitigen Mutterschaftsurlaubes an einen Gynäkologen des Sanitätsbetriebes oder an einen freiberuflichen Gynäkologen wenden.
Ärztliche Direktion des Krankenhauses
GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN
Circolare INPS n. 82 del 04/05/2017 Telematizzazione del certificato medico di gravidanza
Con la circolare 79 si invitano le sedi territoriali a segnalare alle Asl i numerosi medici curanti che non rispettano l'obbligo dell'invio telematico dei certificati di malattia, commettendo un illecito disciplinare. I certificati cartacei infatti causano disagi ai lavoratori e ai datori di lavoro.
Il lavoratore, sia nel caso di allungamento della prognosi sia di riduzione, deve chiedere al medico di certificare la variazione per via telematica. La rettifica della prognosi deve intervenire prima della ripresa del lavoro. Nei casi di residuali certificati redatti per causa di forza maggiore su carta, il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di fine prognosi, che dovrà essere inviato immediatamente all'Inps e al datore di lavoro.
Capita però spesso che il lavoratore non chieda al medico curante la rettifica della riduzione della prognosi. Trascura così un adempimento obbligatorio nei confronti del datore di lavoro e dell'Inps. La fine prognosi infatti ha un rilievo amministrativo e previdenziale, poiché può dar luogo al pagamento di indennità economiche da parte dell'Inps. La mancata rettifica della riduzione della prognosi può indurre l'Inps a inviare inutilmente visita medica di controllo, o a pagare prestazioni indebite con la necessità di recuperare le quote non dovute.
La circolare ricorda inoltre che in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può permettere al lavoratore di riprendere a lavorare ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro.
Se, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare o ambulatoriale, emerge la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni previste per l'assenza ingiustificata a visita di controllo.
La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell'attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione "di fatto" della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell'evento certificato.
Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell'attività lavorativa.
Con la circolare numero 33 del 13 febbraio 2015 l'Inps , in attuazione a quanto previsto dal comma 303 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) impartisce disposizioni in merito alla trasmissione telematica all'Inps del certificato di accertamento del decesso da parte dei medici necroscopi.
L'invio, utilizzando le stesse modalità già in uso per la trasmissione delle certificazioni di malattia on-line, dovrà essere effettuato entro 48 ore dall'evento. Ciò al fine di ridurre il rischio di possibili pagamenti di prestazioni a carico dell'Inps, non più dovute. In caso di violazione del suddetto obbligo da parte dei medici necroscopi, sono applicate le medesime sanzioni pecuniarie di importo variabile tra 100 e 300 euro previste per il responsabile del procedimento amministrativo delle anagrafi comunali (art. 46 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). Nella circolare viene precisato che l'INPS procederà all'acquisizione telematica dei certificati di accertamento del decesso con data evento successiva alla pubblicazione della presente circolare.
Legge 190 del 23 dicembre 2014 - articolo 1 comma 303
All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«A decorrere dal 1º gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
(tratto da IN BREVE 8/2015)
Elektronische Übermittlung der Krankenbescheinigungen
Beiliegend die Informationsblätter der Landesstelle Bozen über die elektronische Übermittlung der Krankenscheine.